Abnorme il no all’ascolto anticipato della vittima
Vulnerabilità della persona presunta per legge. Tutela non a danno dell’imputato
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La vulnerabilità delle vittime della violenza domestica o di genere è presunta per legge. Per questo è possibile il ricorso in Cassazione contro il provvedimento - da considerare abnorme - con il quale il giudice rigetta la richiesta di incidente probatorio, relativo alla testimonianza della vittima.
La donna che denuncia deve essere sentita subito, in sede di incidente probatorio nel contraddittorio tra le parti, così da evitare di farle rivivere, a distanza di anni, le sofferenze patite. Le Sezioni unite (sentenza 10869) hanno depositato le motivazioni di una decisione, anticipata a dicembre scorso con un’informazione provvisoria. Un verdetto in linea con le indicazioni della Corte costituzionale e con la giurisprudenza sovranazionale dei giudici di Strasburgo, frutto di un corretto bilanciamento dei diversi interessi in gioco: tutela delle persone vulnerabili e garanzie difensive.
I giudici hanno ripercorso la “genesi”, nel ’96, del nuovo incidente probatorio. Un atto speciale, svincolato dall’ordinario presupposto della non rinviabilità della prova al dibattimento, perché destinato soprattutto a tutelare la personalità del minore consentendogli di uscire al più presto dal circuito del processo, per superare il trauma degli abusi subiti. Una tutela che non va a scapito della genuinità della formazione della prova, raccolta quanto più possibile a ridosso del fatto, a garanzia dell’imputato.
Oggi la piena parificazione dello status del minore con quello della persona offesa nei reati di violenza domestica e di genere è stato affermata dal legislatore interno e sovranazionale e rimarcata dalla Consulta, con pari diritti nel processo.

