Fed, l’enigma Warsh (e l’ombra di Trump)
dal nostro corrispondente Marco Valsania
di Ernesto Baragetti, Consigliere nazionale dei geometri
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Tra le fonti di prassi e interpretazione delle condizioni oggettive che determinano l’obbligo di procedere a un aggiornamento della situazione catastale in atti, sicuramente è da annoverare la circolare 1/2006 dell’allora agenzia del Territorio, che è intervenuta a maggior chiarimento delle ipotesi operative derivanti dall’articolo 1, comma 336 della legge 311/2004.
L’allegato B, unito alla circolare, in particolare affronta le tipologie di interventi che possono risultare influenti (elenco alla lettera A) e ininfluenti (elenco alla lettera B) a tal riguardo.
Risulteranno, quindi, di diretta influenza, per le singole unità immobiliari, quelle derivanti da nuova costruzione, gli ampliamenti, le variazioni di consistenza (intese per lo più per scambio di porzioni tra due o più unità immobiliari, in caso di fusione o divisione), oltre a una serie di interventi riferibili alle singole unità immobiliari esistenti, pur in assenza di variazioni di consistenza.
L’allegato annovera anche tre casistiche specifiche riferite all’intero volume edilizio:
Tralasciando l’elencazione delle casistiche ininfluenti (quattro voci al punto B), preme sottolineare come lo stesso allegato tecnico evidenzi in dettaglio tre tipologie (A1-f, A1-g, A2-c), caratterizzandole direttamente di un aspetto di complessità di valutazione. Entrando ancor più nel merito le casistiche A1-g (altri interventi significativi di riqualificazione delle unità immobiliari, tra cui installazione o integrazione degli impianti, miglioramento delle finiture) e A2-c (fabbricati sui quali sono stati operati degli interventi di riqualificazione sulle parti comuni, sugli impianti tecnologici), potrebbero identificare precisamente gli interventi di riqualificazione da superbonus dei quali oggi tanto si parla.