Antiriciclaggio, in vigore le regole tecniche di valutazione dei rischi
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Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha comunicato ieri agli Ordini territoriali l’approvazione definitiva delle Regole tecniche ex articolo 11, co. 2 del dlgs 231/2007 per ottemperare agli obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni. Le Regole comunicate dal presidente, Elbano de Nuccio, sono state elaborate dalla commissione «Procedure e adempimenti a supporto dei commercialisti» - istituita nell’ambito dell’area di delega Antiriciclaggio – Anticorruzione coordinata dalla consigliera Gabriella Viggiano - avevano già ottenuto il parere favorevole del Comitato di sicurezza finanziaria il 27 dicembre scorso, e costituiscono un aggiornamento. Aggiornamento resosi necessario a seguito dell’attuazione pratica delle Regole tecniche del 2019 con l’obbiettivo di semplificare e rendere più agevoli le procedure antiriciclaggio negli studi professionali. L’entrata in vigore delle nuove regole è a far data dalla loro approvazione, cioè da ieri 16 gennaio 2025. Le regole devono essere applicate da tutti gli iscritti all’Albo poiché il Cndcec è «organismo di autoregolamentazione» e pertanto le sue deliberazioni tecniche sono fonti normative secondarie relativamente agli obblighi antiriciclaggio. Il documento fornisce chiarimenti sull’autovalutazione del rischio, la verifica della clientela e la conservazione dei dati. Quanto al primo punto le misure di mitigazione devono essere adottate solo in presenza effettiva di un rischio, eliminate sia la soglia numerica per la funzione antiriciclaggio - che si renderà necessaria solo nel caso di associazioni o società professionali salvo che gli adempimenti antiriciclaggio non siano assolti direttamente da ciascuno dei soci o associati - e sia la scadenza triennale per l’aggiornamento dell’autovalutazione. Quest’ultima da effettuare se necessaria qualora muti il rischio in modo rilevante ovvero entro un anno dalla pubblicazione della analisi nazionale dei rischi. Riguardo l’adeguata verifica della clientela sono aggiunte nuove prestazioni a rischio non significativo, come consulenza tecnica di parte, assistenza legale, mediazione, arbitrato, incarichi di gestore della crisi e di esperto indipendente nell’ambito della composizione della crisi, attività di assistenza tecnica e consulenza specialistica nella gestione di risorse pubbliche, anche europee, e in alcuni casi l’apposizione del visto di conformità e l’invio telematico di pratiche agli uffici pubblici competenti. Alcune prestazioni a rischio non significativo sono meglio definite, l’elenco delle prestazioni a rischio abbastanza significativo è ridotto (p. es. amministrazione di società o enti) considerate a rischio poco significativo. Conservazione dei dati cartacei: eliminato l’obbligo per il professionista di apporre la firma sui documenti contenuti nel fascicolo antiriciclaggio, la data potrà essere apposta alternativamente su ciascun documento o su un documento riepilogativo.

