Cassazione

Archiviazioni non neutrali, c’è il diritto alla correzione

Il provvedimento deve limitarsi a descrivere fatti senza esprimere giudizi

di Giovanni Negri

Esterno del Palazzo di Giustizia, sede della  Corte suprema di cassazione, durante la cerimonia per l'apertura dell'anno giudiziario 2021, Roma 29 gennaio 2021. 
ANSA/ALESSANDRO DI MEO

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Con la nuova disciplina sulla presunzione d’innocenza rimedio esclusivo contro i provvedimenti dei giudici che, pur non decidendo nel merito, presentano l’imputato o l’indagato come colpevole.

Lo afferma la Cassazione con la sentenza n. 1276 della Sesta sezione penale, prendendo tra le prime volte in esame nell’articolo 115 bis del Codice di procedura penale, introdotto nel 2021 nel contesto delle misure di recepimento della direttiva 2016/343/Ue sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione d’innocenza.

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Nel 2022 la Cassazione, sentenza 19543, giudicò inapplicabile la disposizione agli atti della polizia giudiziaria, non trattandosi di atti giudiziari in senso tecnico seppure di notevole rilevanza.

La vicenda

Il caso esaminato dalla Cassazione è relativo all’ex presidente della Regione Abruzzo Luciano D’Alfonso, oggi parlamentare del Pd, indagato nel 2019 per traffico d’influenze e poi archiviato al momento della conclusione delle indagini.

Nel provvedimento di archiviazione tuttavia veniva formulata una serie di apprezzamenti di merito sulla sua colpevolezza in netto contrasto con il carattere neutro che deve caratterizzare il provvedimento.

Invano, da parte della difesa, era stata chiesta la correzione del testo; di qui il ricorso in Cassazione dove a venire sottolineato era anche il carattere abnorme dell’archiviazione.

Categoria di abnormità e nuova normativa

La Cassazione fa un passo indietro e ricorda come la Corte costituzionale nel 2024, sentenza n. 41, ha riconosciuto che richieste o decreti di archiviazione che esprimono giudici di colpevolezza sulla persona interessata, invece di ricostruire i fatti nei modi strettamente necessari, danneggiano il diritto di difesa.

Quanto ai rimedi, che pure sono individuabili nell’ordinamento penale, la Consulta ricordò che sino alle modifiche del Codice di procedure penale introdotte nel 2021 esisteva la categoria dell’abnormità alla quale ancorarsi. Ora, con la nuova normativa sulla presunzione d’innocenza (peraltro da pochissimo ulteriormente ritoccata da Governo e maggioranza con il divieto di pubblicazione di tutti gli atti relativi a misure cautelari personali) il punto di riferimento è diventato l’articolo 115 bis del Codice.

La norma, ricorda adesso la Cassazione, prevede un rimedio effettivo per il caso in cui la persona sottoposta a indagini o l’imputato sia indicata come colpevole «in provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell’imputato» e attribuisce il diritto, immediatamente azionabile, alla correzione del testo del provvedimento stesso a tutela della presunzione d’innocenza nel processo.


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