Assegno di inclusione e Supporto per la formazione, i titoli di Stato restano nel calcolo Isee
Nel decreto Pnrr-lavoro la norma introdotta in legge di Bilancio non si applica ai beneficiari delle due misure che hanno sostituito il Reddito di cittadinanza. Si attende il decreto attuativo
di Giorgio Pogliotti
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I punti chiave
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Ai beneficiari dell’Assegno di inclusione e dell’indennità per il supporto per la formazione e il lavoro non si applica l’esclusione dal calcolo dell’Isee dei titoli di Stato fino a 50mila euro. La norma è contenuta nel pacchetto di misure del ministero del Lavoro contenuto nel decreto Pnrr che sarà portato oggi, lunedì 26 febbraio, in consiglio dei ministri.
Questa misura ha una finalità anti elusiva, visto che i due strumenti di supporto, sostitutivi del Reddito di cittadinanza, sono destinati a persone in situazione di difficoltà economica. Assegno di inclusione e Supporto per la formazione e il lavoro, dunque, non rientrano tra le prestazioni sociali per cui si sterilizza dal calcolo Isee il possesso di titoli di Stato.
Per la novità introdotta dalla legge di bilancio si attende ancora il decreto attuativo
La legge di Bilancio 2024 ha introdotto la novità relativa all’esclusione dei titoli di Stato (indicando la soglia fino a 50 mila euro) dal calcolo dell’Indicatore della situazione economica equivalente 2024 utilizzato dai nuclei familiari che intendono richiedere una prestazione sociale o servizi pubblici a condizioni agevolate (dal bonus bollette alle agevolazioni per gli asili nido). Per ottenere la certificazione Isee bisogna compilare la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), un documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare. Tuttavia si attende ancora un decreto Mef-Lavoro per rendere operativa la misura introdotta dalla legge di Bilancio.
Per L’Assegno di inclusione limite di Isee a 9.360 euro
L’Assegno di inclusione è destinato a nuclei in cui sia presente un disabile; minorenne;con almeno 60 anni di età; in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione. Il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente diIsee in corso di validità di valore non superiore a 9.360 euro; un valore del reddito familiare inferiore a 6mila euro annui, la soglia è moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza che varia in base alla composizione del nucleo familiare.
L’importo dell’Assegno di inclusione è composto da una integrazione del reddito familiare fino a 6mila euro annui, al quale si può aggiungere un contributo per l’affitto dell’immobile dove risiede il nucleo fino ad un massimo di euro 3.360 annui. L’Assegno si inclusione è erogato per un periodo continuativo fino a a 18 mesi e può essere rinnovato, dopo un mese di sospensione, per ulteriori 12 mesi.


