Primo sì del Senato

Autonomia, dai servizi minimi alle risorse, le 10 parole chiave della riforma

Il provvedimento passa alla Camera

di Andrea Carli

Autonomia, Salvini: "Chi è contro non l’ha letta, soprattutto al Sud"

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Dopo sei mesi di audizioni e pareri raccolti in Commissione, il Senato ha approvato il disegno di legge di iniziativa governativa, collegato alla manovra, sull’attuazione dell’ autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario. Il provvedimento passa all’esame della Camera. L’obiettivo del governo è incassare l’ok definitivo prima delle elezioni europee del 9 giugno.

Levata di scudi da parte dell’opposizione, che accusa la maggioranza di spaccare l’Italia, di mettere in campo un sistema che riduce la capacità dello Stato centrale di intervenire per equilibrare gli interventi per evitare che le regioni più ricche (al Nord) lo diventino sempre di più a scapito di quelle più povere (al Sud), e si muove nella direzione di un referendum abrogativo.

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Nel corso dell’esame del testo in sede referente è stata inserita, nel passaggio “diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”, la parola “equamente” dopo “garantiti”, ed è stato introdotto, ai fini della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, il riferimento all’articolo 119 della Costituzione. È stato poi reso più esplicito il legame fra il contenuto dei Lep e l’effettività dei diritti su tutto il territorio nazionale.

Si tratta di una legge puramente procedurale per attuare la riforma del Titolo V della Costituzione messa in campo nel 2001: definisce procedure legislative e amministrative da seguire per giungere ad una intesa tra lo Stato e le Regioni che chiedono l’autonomia differenziata.

Il ddl sull’autonomia definisce le procedure legislative e amministrative da seguire per l’applicazione dell’articolo 116 della Costituzione in modo da giungere a una intesa tra lo Stato e quelle Regioni che chiedono l’autonomia differenziata. Le richieste avvengono su iniziativa delle stesse regioni. Tra le 23 materie indicate sulle quali è possibile chiedere l’autonomia rientrano l’istruzione, i trasporti, la tutela dell’ambiente e dei beni culturali, quella della sicurezza sul lavoro e, soprattutto, quella della salute.

Dai Lep alla clausola di invarianza, ecco le dieci espressioni chiave della riforma.

Lep

I livelli essenziali delle prestazioni (Lep) costituiscono il nucleo di prestazioni da erogare in modo uniforme sul territorio nazionale al fine di garantire la tutela dei diritti civili e sociali. Hanno una notevole importanza: riguardano diritti civili e sociali da tutelare per tutti i cittadini. I diritti di cittadinanza, la cui determinazione è competenza esclusiva dello Stato (articolo 117 della Costituzione, primo comma, lettera m), si traducono essenzialmente nel diritto di tutti i cittadini all’assistenza sanitaria e sociale, all’istruzione, alle prestazioni previdenziali per i lavoratori eccetera. La giurisprudenza costituzionale ha chiarito (sentenza 220 del 2021) che i Lep indicano la soglia di spesa costituzionalmente necessaria per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, nonché il nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere effettivi tali diritti.

Secondo quanto prevede il ddl, l’attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, è consentita ma solo dopo che siano stati determinati i livelli essenziali delle prestazioni. Vengono stabiliti alcuni passaggi procedurali per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei relativi costi e fabbisogni standard. È prevista la trasmissione di ciascuno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la determinazione dei Lep alle Camere, per l’espressione del parere entro quarantacinque giorni. Il Presidente del Consiglio dei ministri, che presiede la Cabina di regia per la determinazione dei Lep, valutato il contenuto dell’intesa della Conferenza unificata e del parere delle Camere, e comunque una volta decorso il termine di quarantacinque giorni per l’espressione del parere dei due rami del Parlamento, adotta il Dpcm, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Trasferimento funzioni

Il disegno di legge stabilisce i princìpi per il trasferimento delle funzioni, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, attinenti a materie o ambiti di materie riferibili ai Lep, che può avvenire soltanto dopo la determinazione dei Lep medesimi e dei relativi costi e fabbisogni standard. Per le funzioni relative a materie o ambiti di materie diverse da quelle riferibili ai Lep, il trasferimento può essere effettuato nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente.

Sussidiarietà

La nuova distribuzione delle competenze tra Stato e regioni dovrà essere idonea ad assicurare il pieno rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

Richiesta autonomia

È la regione, sentiti gli enti locali e secondo le modalità e le forme stabilite nell’ambito della propria autonomia statutaria, a deliberare la richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. La regione è dunque l’unico soggetto titolato ad avviare il procedimento per il regionalismo differenziato, subordinatamente alla consultazione degli enti locali.

La richiesta deliberata dalla regione va trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Quest’ultimo ha il compito di avviare il negoziato con la regione interessata ai fini dell’approvazione dell’intesa. All’avvio del negoziato si procede dopo che sia stata acquisita la valutazione dei Ministri competenti per materia e del Ministro dell’economia e delle finanze (si tratta di individuare le risorse finanziarie da assegnare). Trascorsi trenta giorni dalla richiesta, il negoziato viene comunque avviato.

Materie

L’atto o gli atti d’iniziativa di ciascuna Regione possono riguardare una o più materie o ambiti di materie.

Intesa preliminare

Spetta al Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, approvare lo schema di intesa preliminare negoziato tra Stato e Regione, il quale deve essere corredato da una relazione tecnica. Lo schema di intesa preliminare va immediatamente trasmesso alla Conferenza unificata (la Conferenza Stato-città e autonomie locali e la Conferenza Stato-regioni si riuniscono, su convocazione del Presidente del Consiglio, per le materie di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane) per l’espressione del parere, da rendersi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

Atti di indirizzo parlamentari

Dopo che la Conferenza unificata ha reso il parere e comunque una volta decorso il termine per la produzione del parere, lo schema di intesa preliminare viene immediatamente trasmesso alle Camere per l’esame da parte dei competenti organi parlamentari. Questi ultimi si esprimono al riguardo con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare, udito il Presidente della Giunta regionale interessata. Valutato il parere della Conferenza unificata e sulla base degli atti di indirizzo resi dai competenti organi parlamentari – e, in ogni caso, decorsi sessanta giorni –, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie predispongono lo schema di intesa definitivo, eventualmente al termine di un ulteriore negoziato con la Regione interessata, ove necessario.

Consultazione

Lo schema di intesa definitivo viene trasmesso alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell’ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali.

Entro trenta giorni dalla comunicazione dell’approvazione da parte della regione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, delibera lo schema di intesa definitivo e la relazione tecnica. Insieme allo schema di intesa definitivo, e sempre su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Consiglio dei Ministri delibera un disegno di legge di approvazione dell’intesa, della quale quest’ultima costituisce un allegato. Alla seduta del Consiglio dei Ministri per l’esame dello schema di disegno di legge e dello schema di intesa definitivo partecipa il Presidente della Giunta regionale. Il disegno di legge di approvazione dell’intesa e la medesima intesa allegata sono immediatamente trasmessi alle Camere per la deliberazione. In quanto legge rinforzata, ciascuna Camera la approva a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.

Commissione paritetica

Si prevede l’istituzione di una Commissione paritetica Stato –Regione, con il compito di definire le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l’esercizio da parte della Regione delle funzioni oggetto di conferimento.

Clausola di invarianza

Il finanziamento dei Lep sulla base dei relativi costi e fabbisogni standard è attuato nel rispetto delle norme vigenti in materia di copertura finanziaria delle leggi e degli equilibri di bilancio.

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