Consiglio d’Europa

Avvocati, una Convenzione per la tutela di autonomia e libertà

Va garantito il diritto di esercitare la professione senza discriminazioni

IMAGOECONOMICA

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Minacce, molestie e intimidazioni, a cui si accompagnano ingerenze che impediscono agli avvocati, ovunque nel mondo, di svolgere il proprio mandato, essenziale per lo Stato di diritto e la tutela giurisdizionale effettiva. Per assicurare una protezione uniforme, il Consiglio d’Europa ha approvato, il 12 marzo, la Convenzione per la protezione della professione di avvocato. È il primo trattato che prova a rafforzare il quadro giuridico internazionale sul ruolo dell’avvocato che, in molti contesti, è impegnato in procedimenti sensibili che coinvolgono diritti umani e questioni politiche. Sarà aperto alla firma il 13 maggio e, per l’entrata in vigore, è richiesta la ratifica di otto Stati (dei quali almeno sei devono essere del Consiglio d’Europa).

Cosa prevede la Convenzione

La Convenzione fornisce una nozione di avvocato che include ogni persona fisica qualificata e abilitata, conformemente al diritto nazionale, all’esercizio della professione. Gli Stati parte, quindi, sono liberi nella scelta dei modi di regolamentazione e accesso alla professione anche perché, come chiarito nel rapporto esplicativo, molte regole appartengono al patrimonio giuridico e alle tradizioni degli Stati. L’ambito di applicazione del trattato include gli avvocati e le loro associazioni professionali.

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La seconda sezione della Convenzione è dedicata alle norme sostanziali che riguardano il diritto all’esercizio della professione, con gli Stati tenuti ad applicare criteri oggettivi, pertinenti e trasparenti e senza alcuna forma di discriminazione in base ai parametri individuati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. In questo contesto, gli Stati hanno obblighi positivi e sono tenuti ad adottare regole volte a tutelare l’indipendenza degli avvocati che devono essere liberi da ingerenze. Queste garanzie valgono anche per avvocati di Stati non membri che esercitano in un Paese parte alla Convenzione, fermo restando che non è pregiudicato il diritto dello Stato parte di stabilire requisiti minimi per l’autorizzazione all’esercizio della professione.

Garantito il diritto di informare il pubblico sui propri servizi nonché l’esclusione da forme di responsabilità civile o penale per dichiarazioni orali e scritte rese dagli avvocati, in buona fede, nello svolgimento di tutti i procedimenti per conto dei propri clienti. Per le azioni disciplinari, gli Stati parte alla Convenzione dovranno garantire che le norme di condotta siano prescritte per legge e siano applicate nel rispetto della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, incluso l’articolo 6 sul diritto all’equo processo.

Il gruppo di esperti

Al via anche un gruppo di esperti per la tutela della professione di avvocato (Gravo) che sarà costituito da otto membri, altamente qualificati e indipendenti (potrebbero arrivare a 12) e che monitorerà l’attuazione della Convenzione da parte degli Stati. È previsto anche un procedimento d’urgenza che vedrà il Gravo impegnato nei casi in cui si verifichino situazioni che richiedono un’attenzione immediata per impedire la violazione della Convenzione.


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