Balneari, la Corte Ue: le concessioni italiane non possono essere rinnovate automaticamente
Il giudice di Lussemburgo si è espresso sul ricorso dell’Autorità italiana per la concorrenza contro le proroghe concesse senza appalto pubblico da Ginosa (Taranto), un piccolo comune della costa tarantina per il quale sono le norme nazionali ad avere la meglio su quelle europee. Fdi: presto tavolo tecnico per mappatura delle spiagge
di Andrea Carli
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I punti chiave
- La direttiva Bolkestein
- Il ricorso dell’Agcm contro la delibera del comune di Ginosa
- La pronuncia della Corte di giustizia Ue
- Fdi: presto tavolo tecnico per mappatura delle spiagge
- Sib: si applica Bolkestein a condizione che risorsa sia scarsa, governo avvii verifiche
- Sulle concessioni balneari Italia osservata speciale
- La mossa di prorogare di un anno le concessioni
- Le possibili conseguenze
- Ue: faremo monitoraggio rigoroso su Italia
- Lo spettro della lettera di Bruxelles
- Il bivio
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Le concessioni di occupazione delle spiagge italiane non possono essere rinnovate automaticamente ma devono essere oggetto di una procedura di selezione imparziale e trasparente. I giudici nazionali e le autorità amministrative sono tenuti ad applicare le norme pertinenti di diritto dell'Unione, disapplicando le disposizioni di diritto nazionale non conformi alle stesse. È quanto ha sottolineato la Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-348/22 sul tema delle concessioni balneari.
La direttiva Bolkestein
La Corte fa riferimento alla direttiva Bolkestein. In base a questa direttiva, per l'assegnazione di concessioni di occupazione del demanio marittimo, gli Stati membri devono applicare una procedura di selezione tra i candidati potenziali qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali. L'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico. Sebbene queste disposizioni, ricorda la Corte di giustizia Ue, siano state recepite nell'ordinamento giuridico italiano, una legge del 2018 (legge 145, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”) ha previsto che le concessioni in essere fossero prorogate fino al 31 dicembre 2033, al fine di disporre del tempo necessario allo svolgimento di tutte le attività essenziali per la riforma delle concessioni.
Il ricorso dell’Agcm contro la delibera del comune di Ginosa
Di conseguenza il Comune di Ginosa ha prorogato, con delibera del 24 dicembre 2020, le concessioni di occupazione del demanio marittimo nel suo territorio. Ritenendo che tale delibera violasse i principi di concorrenza e libertà di stabilimento, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha notificato a detto comune un parere motivato, ricordandogli l'obbligo di una previa procedura ad evidenza pubblica e rilevando che le disposizioni nazionali di proroga automatica delle concessioni dovevano essere disapplicate.
La pronuncia della Corte di giustizia Ue
Il giudice di Lussemburgo si è dunque espresso sul ricorso dell’Autorità italiana per la concorrenza contro le proroghe concesse senza appalto pubblico da Ginosa (Taranto), un piccolo comune della costa tarantina per il quale sono le norme nazionali ad avere la meglio su quelle europee. Va ricordato che la Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.
Con questa sentenza, la Corte ha dichiarato, in primo luogo, che la direttiva Bolkestein (direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno) si applica a tutte le concessioni di occupazione del demanio marittimo, a prescindere, a tal proposito, dal fatto che esse presentino un interesse transfrontaliero certo o che riguardino una situazione i cui elementi rilevanti rimangono tutti confinati all'interno di un solo Stato membro. In secondo luogo, il diritto dell'Unione non osta a che la scarsità delle risorse naturali e delle concessioni disponibili sia valutata combinando un approccio generale e astratto, a livello nazionale, e un approccio caso per caso, basato su un'analisi del territorio costiero del comune in questione. È necessario che i criteri adottati da uno Stato membro per valutare la scarsità delle risorse naturali utilizzabili si basino su parametri obiettivi, non discriminatori, trasparenti e proporzionati. In terzo luogo, dall'esame non è emerso alcun elemento idoneo ad inficiare la validità della direttiva relativa ai servizi nel mercato interno. Poiché, da un lato, il fondamento giuridico di un atto deve basarsi sul suo scopo e sul suo contenuto e, dall'altro, la direttiva ha l'obiettivo di agevolare l'esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori nonché la libera circolazione dei servizi, il Consiglio ha correttamente deliberato a maggioranza qualificata, conformemente alle disposizioni del Trattato. In quarto luogo, l'obbligo, per gli Stati membri, di applicare una procedura di selezione imparziale e trasparente tra i candidati potenziali, nonché il divieto di rinnovare automaticamente un'autorizzazione rilasciata per una determinata attività sono enunciati in modo incondizionato e sufficientemente preciso dalla direttiva. Poiché tali disposizioni sono produttive di effetti diretti, i giudici nazionali e le autorità amministrative, comprese quelle comunali, sono tenuti ad applicarle, e altresì a disapplicare le norme di diritto nazionale non conformi alle stesse.

