Bollette, dal recesso al cambio di fornitore: così cambiano i diritti dei clienti
Con il recepimento della direttiva Ue sul mercato interno dell’energia elettrica, l’Italia mette mano ai diritti dei consumatori per ampliare le tutele: ecco le novità più importanti
di Celestina Dominelli
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I punti chiave
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Per vederne gli effetti, bisognerà attendere un provvedimento ad hoc dell’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente (Arera) che sarà a chiamata a dare applicazione alle norme. Intanto, però, grazie al recepimento della direttiva europea 2019/944 sul mercato interno dell’energia elettrica, avviato in via preliminare dal Consiglio dei ministri agli inizi di agosto con uno schema di decreto legislativo, ora all’esame delle Camere, l’Italia mette mano al tema dei diritti contrattuali dei clienti che acquistano energia elettrica per ampliare le tutele e aumentare l’accuratezza e la comprensione delle bollette. Ecco quali sono le principali novità.
Informazioni più chiare per i clienti finali
Lo schema di Dlg stabilisce rafforza innanzitutto i diritti contrattuali dei clienti stabilendo che i consumatori dovranno ricevere dagli operatori di loro scelta informazioni chiare e comprensibili su tutta una serie di tasselli (dai servizi forniti alle tariffe vigenti, dalle condizioni di rinnovo e di cessazione del contratto alla gestione dei reclami). Il cliente finale, si legge nella bozza del provvedimento, deve ricevere, prima della conclusione del contratto, un documento informativo con una sintesi di tutti i suoi diritti contrattuali e deve ottenere dal fornitore una comunicazione chiara, comprensibile e tempestiva «dell’intenzione di modificare le condizioni contrattuali e della loro facoltà di recedere da l contratto».
L’adeguamento delle tariffe
E se i prezzi di fornitura vengono adeguati cosa succede? Anche su questo punto, il dettato della norma è molto chiaro: i clienti finali andranno informati in via diretta dei motivi dell’adeguamento «con un preavviso di almeno due settimane o almeno di un mese, qualora si tratta di clienti civili, rispetto alla data di applicazione del medesimo adeguamento». In questo caso, il cliente finale può recedere dal contratto, mediante lettera raccomandata o posta elettronica, anche ordinaria, «entro il termine indicato dal fornitore, comunque non inferiore a dieci giorni lavorativi, dal ricevimento della comunicazione» con l’annuncio dell’adeguamento.
La scelta del metodo di pagamento
Il decreto stabilisce poi che non si possono applicare «indebite discriminazioni» ai clienti finali per la scelta di un metodo di pagamento piuttosto che di un altro e che i clienti devono essere informati in modo adeguato dai fornitori anche sulle misure alternative alla disconnessione del servizio, «con sufficiente anticipo rispetto alla data prevista per l’interruzione della fornitura, comunque non inferiore a un mese». Le misure alternative possono consistere in fonti di sostegno, in sistemi di prepagamento, in audit energetici, in servizi di consulenza energetica, in piani di pagamento alternativi, in consulenze per la gestione dell’indebitamento e in moratorie e non comportano, in ogni caso, costi supplementari per i clienti interessati. Sarà l’Autorità, come detto, con uno o più atti da adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto, a stabilire le misure per rendere effettivo l’ampliamento dei diritti a beneficio dei consumatori.
La variazione del servizio o del prezzo di fornitura
Lo schema di decreto legislativo stabilisce poi che le informazioni contenute nelle bollette devono essere chiare, comprensibili e di facile consultazione e, nel caso in cui il contratto di fornitura preveda variazioni dei prodotti e dei servizi offerti o del prezzo di fornitura, le modifiche dovranno essere ben evidenziate nella bolletta insieme alla data in cui scatta la variazione. Anche in questo caso sarà l’Arera a dar seguito al percorso anche predisponendo schemi tipo di bollette e informazioni di fatturazione.


