Imposte e tasse

Canone Rai, come ottenere l’esonero dalla tassa in bolletta entro il 31 gennaio

Entro fine gennaio si potrà chiedere alle Entrate l’esonero dal pagamento della tassa sui televisori con l’invio di una dichiarazione sostitutiva

Canone Rai, ecco come ottenere l'esonero dalla tassa in bolletta entro il 31 gennaio 2025

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C’è tempo fino al 31 gennaio per ottenere legittimamente dal Fisco l’esclusione dal pagamento del canone Tv con il classico addebito sulle bollette elettriche. Ad essere interessati sono tutti i cittadini che, pur avendo intestata un’utenza elettrica ad uso domestico, non possiedono però alcun televisore. Attenzione, però, il mancato possesso di apparecchi dovrà riguardare tutti i componenti del nucleo familiare.

Per ottenere l’esonero dalla tassa sulle Tv i contribuenti interessati dovranno presentare entro il 31 gennaio di ogni anno una dichiarazione sostitutiva via email, raccomandata o con posta elettronica certificata. Si potrà chiedere anche l’aiuto di un Caf o tramite intermediario. Per ottenere l’esonero, è necessario che nessun componente della famiglia anagrafica possieda un apparecchio televisivo.

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A chi inviare la richiesta

La dichiarazione sostitutiva, come accennato, dovrà essere presentata dal contribuente a cui è intestata l’utenza elettrica residenziale o da un erede utilizzando i canali messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate come l’applicazione webintermediari abilitati (Caf e professionisti abilitati), la posta elettronica certifica (Pec), sempre che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale.

La richiesta dovrà essere inviata all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it se il contribuente utilizzare il web o una Pec, oppure con raccomandata senza busta, all’indirizzo Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 - 10121 Torino, allegando un documento di riconoscimento valido.

La dichiarazione sostitutiva

Per l’esonero l’Agenzia mette a diposizione un apposito modello (Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato) con il quale il contribuente, partendo dalla compilazione del quadro A, dichiara al Fisco che in nessuna delle abitazioni dove è attiva un’utenza elettrica a suo nome è presente un apparecchio tv proprio o di proprietà di un altro componente della famiglia.

Attenzione per componenti della famiglia si intendono le persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso comune. Sempre all’interno del quadro A, si dovrà dichiarare di non essere in possesso di un’altra tv, oltre a quella per cui è stata precedentemente presentata una denuncia di cessazione dell’abbonamento.

La richiesta potrà essere presentata anche dagli eredi di un’abitazione dove è ancora attiva l’utenza elettrica temporaneamente intestata a una persona deceduta. Nel caso in cui il Canone Tv è addebitato a un altro componete della famiglia non titolare dell’tenza elettrica ad uso domestico sarà necessari indicare alle Entrate il codice fiscale di chi già paga il canone e la data dalla quale decorre lo stato di appartenenza.

In questo caso andrà compilato il quadro B della dichiarazione, che può essere presentata in qualunque momento dell’anno e non va ripresentata se non cambiano le condizioni. Nella compilazione del quadro B è importante indicare da quando si fa parte della stessa famiglia anagrafica.

La data di questo presupposto, infatti, produce effetti sulla determinazione del canone. In caso di cambiamenti in corso d’anno, come l’eventuale acquisto di una Tv, o non si fa più parte del nucleo familiare queste variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate al Fisco, compilando il quadro C della dichiarazione. Il canone, in questi casi, sarà addebitato dal mese in cui è stata presentata la dichiarazione sostitutiva.

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