Cassazione: una nuova convivenza non esclude il diritto all’assegno di divorzio
Le Sezioni Unite precisano, però, che l’ex coniuge, in virtù del suo nuovo progetto di vita e del principio di autoresponsabilità, non può continuare a pretendere la corresponsione della componente assistenziale dell’assegno
di Patrizia Maciocchi
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I punti chiave
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La nuova famiglia di fatto non esclude il diritto all'assegno di divorzio per il coniuge economicamente più debole e privo di mezzi adeguati. Le Sezioni unite (sentenza 32198) cancellano qualunque automatismo tra nuova convivenza e perdita dell'assegno in favore del coniuge economicamente più debole. E chiariscono che il nuovo percorso di vita intrapreso con una terza persona, che sia accertato giudizialmente, incide sì sul diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio, sulla sua revisione o sulla sua quantificazione, ma non ne determina necessariamente la perdita integrale. Il coniuge economicamente più debole può, infatti conservare il diritto esclusivamente in funzione compensativa e non assistenziale.
Le condizioni per mantenere il diritto alla compensazione
Per mantenere l'assegno, in assenza di mezzi economici adeguati, deve però fornire une serie di prove, ad iniziare dal contributo offerto alla comunione familiare.
Pesa poi la dimostrazione di eventuali rinunce, concordate, di occasioni lavorative e di crescita professionale durante il matrimonio nell'interesse della famiglia. Ha un valore anche l'apporto dato alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge. Le Sezioni unite, prendono così le distanze da un orientamento che sembrava ormai consolidato, almeno in presenza di un convivenza more uxorio equiparabile al matrimonio nella quale fosse evidente un progetto di vita comune.
La Cassazione, nella sua componente collegiale, bilancia i diversi interessi in gioco. Se, infatti, il colpo di spugna sulla componente assistenziale dell'assegno corrisponde all'esigenza dell'ex coniuge di non vedersi limitato il suo progetto di vita futura dall'obbligo di versare per sempre l'assegno a chi ha formato una nuova famiglia di fatto, la sopravvivenza della parte compensativa, consente di non cancellare - sempre in presenza del presupposto di mezzi economici adeguati - del tutto il contributo dato dal coniuge debole alla fortune della famiglia nel corso del matrimonio.
Il ruolo dei mediatori
Per questo, sulla scia della via già indicata dalle sezione remittente per nulla convinta dei principi che sembravano cristallizzati, il Supremo collegio fa l'inversione di marcia e indica come modalità più idonee di liquidazione dell'assegno, limitato alla componente compensativa, l'erogazione per un periodo circoscritto di tempo, o la sua capitalizzazione. I giudici precisano che, allo stato attuale della normativa, l'assegno temporaneo, non può essere imposto per provvedimento del giudice, anche se sul tema c'è un progetto di riforma in corso di approvazione in Parlamento.
Il giudice allo stato, può in sede di divorzio o di revisione dell'assegno suggerire la soluzione più soddisfacente dell'assegno temporaneo, che può essere individuata in un capitale rateizzabile o nella costituzione di una rendita. Molto potranno fare avvocati ed esperti di mediazione in tema di conflitti familiari, in sede di negoziazione assistita. E con l'occasione le Sezioni unite ricordano che le forme di divorzio consensuale hanno ormai toccato quota 70% rispetto al numero complessivo.

