Le agevolazioni

Comunità energetiche: tutti gli aiuti per avviarle in 10 domande e risposte

In vigore il decreto del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica dopo il via libera di Bruxelles: ecco tutti gli step per istituire una Cer

di Celestina Dominelli

Efficienza energetica, risparmi per 3 miliardi di euro

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Dopo una lunga attesa è entrato finalmente in vigore il decreto del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica che punta a imprimere una decisa spinta alle comunità energetiche rinnovabili (Cer), vale a dire ad accelerare la diffusione di forme di autoconsumo di energia da fonti green. Il prossimo step, come annunciato di recente dal titolare del Mase, Gilberto Pichetto Fratin, è rappresentato dalle regole operative per l’accesso alle agevolazioni che il ministero dovrà approvare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto su proposta del Gse (Gestore dei servizi energetici), regista della misura, e previa verifica da parte dell’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente. Ma vediamo quali sono gli aiuti previsti e quali i passaggi da realizzare per avviare una Cer.

1) Quali sono i benefici previsti?

Le agevolazioni previste sono due: 1) un incentivo in tariffa rivolto a tutto il territorio nazionale (dal piccolo Comune alla città metropolitana) per una potenza massima agevolabile di 5 gigawatt, con un limite temporale fissato a fine 2027; 2) un contributo a fondo perduto indirizzato ai territori dei Comuni sotto i 5mila abitanti a valere sui fondi stanziati dal Pnrr (2,2 miliardi di euro) per una potenza agevolabile di almeno 2 gigawatt fino al 30 giugno 2026 e cumulabile con l’incentivo in tariffa.

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2) Chi può accedere agli incentivi?

In base a quanto previsto dal decreto, gli incentivi si applicano agli impianti a fonti rinnovabili, inclusi i potenziamenti, la cui potenza nominale massima non deve risultare superiore a un megawatt. Per ottenere le agevolazioni, chiarisce ancora il provvedimento, le comunità energetiche rinnovabili devono risultare regolarmente costituite alla data di presentazione della domanda di accesso agli incentivi. Sono, invece, escluse le imprese in difficoltà secondo la normativa sugli aiuti di stato, come pure le aziende nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno. Il periodo di diritto alla tariffa incentivante decorre dalla data di entrata in esercizio commerciale dell’impianto ed è pari a 20 anni.

3) Come si presenta la domanda?

Per accedere agli incentivi, la domanda va presentata entro i 120 giorni successivi alla data di entrata in esercizio degli impianti esclusivamente tramite il sito del Gse (www.gse.it). Il Gestore accerta la completezza della documentazione entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo dalla comunicazione e, in caso di esito positivo della verifica del rispetto dei requisiti di accesso, attribuisce la tariffa incentivante. Gli incentivi, come detto, sono cumulabili con i contributi in conto capitale nella misura del 40 per cento.

4) Chi può ottenere il contributo Pnrr?

I beneficiari del contributo a fondo perduto sono le comunità energetiche rinnovabili e i sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ubicati in Comuni con popolazione inferiore a 5mila abitanti. Sono ammissibili al contributo le spese sostenute per gli impianti a fonti rinnovabili, inclusi i potenziamenti, e gli impianti devono entrare in esercizio entro 18 mesi dalla data di ammissione al contributo e comunque non oltre il 30 giugno 2026.

5) Come si accede alle risorse del Recovery?

L’accesso ai contributi avviene attraverso la presentazione delle domande a sportello esclusivamente tramite il sito www.gse.it. Il Gse aprirà lo sportello per la presentazione delle domande entro 45 giorni dall’entrata in vigore del decreto. Il termine ultimo per la presentazione delle richieste è fissato al 31 marzo 2025, fatto salvo il preventivo esaurimento delle risorse disponibili.

6) Quando il contributo può essere revocato?

Il contributo può essere revocato nei casi di perdita di uno dei requisiti di ammissibilità ma anche per dichiarazioni mendaci contenute nell’istanza di accesso al contributo o rese in qualunque altra fase del procedimento. E ancora, per la violazione dei principi generali di Dnsh (in base ai quali, gli interventi del Pnrr non devono arrecare alcun danno significativo all’ambiente) e per il mancato rispetto dei tempi massimi previsti per la realizzazione degli interventi.

7) Quali sono i costi massimi coperti dal contributo?

Il costo di investimento massimo di riferimento per l’erogazione del finanziamento è posto pari a 1.500 euro per kilowatt, per impianti fino a 20 kW, a 1.200 euro per kilowatt per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW, e 1.050 euro per kilowatt per impianti di potenza superiore a 200 kW e fino a 1.000 kW. Le spese devono essere sostenute successivamente all’avvio dei lavori pena la loro inammissibilità. Tutte le spese devono essere comprovate con pagamenti effettuati tramite bonifico bancario.

8) Si può richiedere una verifica preliminare?

Il decreto prevede questa possibilità e la verifica può essere richiesta al Gse. È su base volontaria e non è condizione necessaria per l’accesso agli incentivi o al contributo a fondo perduto. Il Gse esamina i progetti presentati con l’istanza e ne dà comunicazione all’interessato entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Resta fermo che il diritto di accesso alle agevolazioni è valutato dal Gse sulla base della documentazione presentata con l’istanza di accesso ai rispettivi benefici.

9) Le agevolazioni sono accessibili in altri Stati?

Sì, l’accesso alle tariffe incentivanti è possibile anche alle configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile ubicate sul territorio di Stati membri dell’Unione Europea e o di Stati terzi confinanti con l’Italia e con i quali la Ue ha stipulato un accordo di libero scambio. Va da sé che le configurazioni devono rispettare tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dal decreto per quelle realizzate sul territorio nazionale.

10) Quali sono le spese ammissibili?

Sono ammissibili le seguenti spese: 1) realizzazione di impianti a fonti rinnovabili (a titolo di esempio: componenti, inverter, strutture per il montaggio, componentistica elettrica, etc.); 2) fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo; 3) acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio; 4) opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento; 5) connessione alla rete elettrica nazionale; 6) studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni; 7)
progettazioni, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell’opera; 8) direzioni lavori, sicurezza; 9) collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all’attuazione del progetto. Le spese di cui ai punti da 6) a 9) sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell’importo ammesso a finanziamento.

 

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