Con la separazione si potrà già fare domanda di divorzio
Verso un procedimento unificato in materia di persone, minorenni e famiglia, con cui si prevede la possibilità di introdurre, insieme con la domanda di separazione, anche quella di divorzio
di Giorgio Vaccaro
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Cambia il processo delle crisi familiari. Si va infatti verso un procedimento unificato in materia di persone, minorenni e famiglia con cui si prevede la possibilità di introdurre, insieme con la domanda di separazione, anche quella di divorzio. È una delle novità introdotte per sveltire i processi dallo schema di decreto legislativo che attua la riforma civile (legge 206/2021), approvato dal Consiglio dei ministri in prima lettura il 28 luglio e ora all’esame delle commissioni parlamentari per il parere.
Rito unificato
Lo schema di decreto legislativo introduce nel Libro II del Codice di procedura civile il Titolo IV-bis, rubricato «Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie» e che va dall’articolo 473-bis al 473–bis.71. Disposizioni che si applicano a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza del tribunale ordinario, di quello per i minorenni e del giudice tutelare, che oggi seguono riti diversi (ma il nuovo rito non si applicherà ai procedimenti per cui la legge prevede un altro rito, a quelli per la dichiarazione dello stato di adottabilità e per l’adozione di minori e a quelli di competenze delle sezioni specializzate in materia di immigrazione).
Nuovo rito in vista del Tribunale unico per le persone, i minorenni e le famiglie, che però avrà tempi più lunghi. Se le norme sul rito unico si applicheranno ai procedimenti instaurati dal 30 giugno 2023, quelle sul Tribunale guardano al 2025.
Le disposizioni sul rito innovano la composizione dell’organo giudicante, indicato nel collegio con facoltà di delega a un relatore della trattazione e dell’istruttoria (articolo 473-bis.1). Vengono poi riformati l’ascolto del minore e le sue modalità (articoli 473-bis.4 e 473-bis.5) e si disciplina il «rifiuto del minore a incontrare il genitore» (articolo 473-bis.6): in quest’ultimo caso il giudice procede all’ascolto del minore senza ritardo, assume sommarie informazioni sulle cause del rifiuto e può disporre l’abbreviazione dei termini processuali. Ma la norma non indica chi può proporre l’istanza, né definisce i provvedimenti che il giudice può prendere dopo l’istruttoria.
Separazioni e divorzi
I nuovi articoli da 473-bis.47 a 473-bis.51 rivoluzionano il processo della separazione e del divorzio, oltre alle regole per proporre le domande per sciogliere le unioni civili e regolare l’esercizio della responsabilità genitoriale sui figli delle coppie non coniugate. Tutte domande da presentare con ricorso al tribunale del luogo di residenza dei figli minori; se mancano, è competente il tribunale del luogo di residenza del convenuto. L’articolo 473-bis.12 indica i contenuti del ricorso, innovando rispetto alla “forma libera” oggi prevista. La novità più dibattuta è quella dell’«indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione»: si tratta di una norma che rischia di esporre la parte debole del rapporto coniugale a una immediata reazione, sia strategica che difensiva, dell’altra parte ed è indicativa dell’accorpamento di fatto, nei procedimenti di separazione e divorzio, delle due fasi in cui oggi si articolano, presidenziale e istruttoria.

