Condominio, caldaia centralizzata e autonoma: chi paga per i morosi
Ogni condomino risponde del debito condominiale nei limiti della propria quota, salva la solidarietà sussidiaria
di Matteo Rezzonico
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Domanda. In un condominio composto da cinque palazzine, quattro fruiscono di riscaldamento centralizzato, mentre una è dotata di riscaldamento autonomo. In caso di mancato versamento delle rate di pagamento da parte di condòmini che fruiscono del riscaldamento centralizzato, così che l'amministratore è impossibilitato a saldare il fornitore del gas, i condòmini della palazzina con riscaldamento autonomo sono comunque tenuti in solido al pagamento delle rate di morosità?
Risposta. La risposta è negativa, nel senso che i condòmini della palazzina con riscaldamento autonomo non rispondono in solido di quel debito, ma occorrono alcune precisazioni.
In particolare, l'obbligazione di pagamento dei debiti condominiali verso i fornitori da parte di un condomino non costituisce obbligazione solidale (articolo1292 del Codice civile), ma obbligazione parziaria (articolo 1314 del Codice civile). Ne consegue che ogni condomino risponde del debito condominiale (cioè di quello assunto dall'amministratore in rappresentanza dei condòmini) nei limiti della propria quota, salva la solidarietà sussidiaria.
Al riguardo, l'articolo 63, commi 1 e 2, delle disposizioni di attuazione del Codice civile dispone che, «per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condòmini morosi.
I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condòmini» (nello stesso senso si veda la sentenza della Cassazione a sezioni unite 9148/2008).
