Cassazione penale

Contrabbando, sotto soglia irrilevante anche la recidiva

Determinante la riforma del settembre 2024, misura solo amministrativa. La nuova condotta assume importanza solo per i casi oltre i limiti previsti

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Depenalizzazione piena, quindi anche in caso di recidiva, per il contrabbando al di sotto della nuova soglia scolpita dalla riforma. Lo afferma la Cassazione con la sentenza n. 8886 della Terza sezione penale, che ha annullato la condanna inflitta dalla Corte d’appello di Napoli a un anno di reclusione e 5.600 euro di multa, con la recidiva, per l’esposizione per la vendita di poco più di un chilo di tabacco lavorato estero privo del sigillo dei Monopoli di Stato.

La Corte si è trovata a dovere misurare le conseguenze della integrale rivisitazione della materia, cristallizzata nel decreto legislativo n. 141 del 2024. Un caso di successione di norme penali nel tempo, dove da verificare c’è l’eventuale intervenuta abrogazione o irrilevanza penale delle condotte in precedenza incriminate.

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Nel quadro antecedente la riforma, quanto ai casi di minore gravità (riguardanti il possesso di quantità di tabacco fino a 10 chilogrammi convenzionali) la sanzione penale era limitata alla sola pena pecuniaria della multa. Tuttavia, nei casi di recidiva e quindi a carico di chi, dopo avere ricevuto una multa, era sorpreso una seconda volta con quantità anche limitata di tabacco di contrabbando, era prevista la detenzione fino a un anno.

Le novità della riforma

Panorama drasticamente cambiato da pochi mesi per effetto dell’entrata in vigore del decreto di riforma, dove, all’articolo 84, si stabilisce la condanna alla reclusione da due a cinque anni per chi «introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo», quantitativi di tabacco oggetto di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali.

Le medesime condotte, ma per valori inferiori, quindi al di sotto dei 15 kg, sono rilevanti solo sul piano amministrativo, non più penale, e punite con il pagamento di una somma di denaro di 5 euro per ogni grammo convenzionale di prodotto e, comunque, per un importo complessivo non inferiore a 5.000 euro.

La riforma inasprisce poi le sanzioni (25 euro di multa per ogni grammo convenzionale e reclusione da tre a sette anni) in tutta una serie di ipotesi che vanno dal ricorso ad armi nel commettere il reato all’utilizzo di mezzi di trasporto contraffatti all’impiego di società di persone o di capitali.

Al di sotto della soglia, quindi, la condotta è stata depenalizzata, a patto che non emergano circostanze aggravanti, e fatta confluire nel solo perimetro amministrativo.

Quanto alla recidiva, questa è stata presa in considerazione dal successivo articolo 89 del decreto, dove alla pena della multa si aggiunge l’anno di detenzione, ma solo a carico di chi è già stato condannato in via definitiva per delitto di contrabbando. Dove è decisivo il riferimento ai soli delitti a rendere evidente che, quando la condotta ha portato a una sanzione solo amministrativa, allora la recidiva non può essere contestata.

Inevitabile la conclusione di annullamento senza rinvio, tenuto conto del principio cardine del diritto penale in base al quale nessuno può essere condannato per un fatto che secondo una legge successiva non costituisce più reato.


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