Coronavirus e imprese, le misure di sostegno caso per caso
L’emergenza Covid-19 impone a molte attività produttive di stare chiuse. Un esperto del Sole 24 Ore risponde alle domande più frequenti per le diverse tipologie di azienda
di Alessandro Rota Porta
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1. La piccola impresa edile
Integrazione ad hoc dal 26 febbraio
Una piccola impresa edile ha interrotto le attività a causa dell’emergenza sanitaria. Quale aiuto può avere?
Il comparto delle imprese artigiane può contare sul fondo bilaterale di settore. Con un’intesa interconfederale siglata dalle parti sociali il 26 febbraio, il fondo ha già disciplinato una copertura ad hoc, legata all’emergenza Covid, fino al 31 marzo, di cui è probabile la proroga. È stata introdotta una nuova causale di sostegno al reddito: «Covid-19 Coronavirus». I datori interessati potranno presentare domanda di intervento al fondo, che, finito l’iter autorizzativo, disporrà il pagamento diretto ai lavoratori. Ai destinatari con orario ridotto o sospesi spetterà un sussidio pari all’80% della retribuzione persa per la contrazione dell’attività, nel rispetto dei massimali di legge. L’integrazione può decorrere dal 26 febbraio 2020 e non è richiesto il requisito di 90 giorni di anzianità aziendale per i lavoratori, purché risultino assunti a questa data.
2. La grande catena di abbigliamento
Nove settimane di aiuto con iter veloce
La catena di abbigliamento con oltre 100 dipendenti, chiusa per legge, che cosa può fare?
In linea generale le aziende del terziario che abbiano subìto il fermo dell’attività per le ripercussioni del Coronavirus hanno diritto alla misura del fondo di integrazione salariale, in particolare dell’assegno ordinario, per un massimo di 9 settimane. Vista la situazione emergenziale, pare prospettarsi una procedura molto agevolata sull’istanza perché – a differenza di quanto prevede l’iter «ordinario» – non servirà esperire la fase di informativa e consultazione sindacale. Basterà disporre una comunicazione nei confronti dei lavoratori interessati e presentare la domanda all’Inps entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Il sussidio dovrebbe essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte del fondo.

