Patente a crediti nei cantieri edili: requisiti, domanda e modalità di rilascio
Dal 1° ottobre entra in vigore l'obbligo della patente a crediti per operare nei cantieri edili. Scopri come richiederla e chi può farlo
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I punti chiave
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Dal 1° ottobre scatta l’obbligo della patente a crediti per operare nei cantieri temporanei o mobili per le imprese – anche quelle non qualificabili come imprese edili – e per i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri. Il nuovo strumento è stato introdotto nell’edilizia dal decreto Pnrr che ha stabilito che occorre avere almeno 15 crediti per operare in un cantiere edile con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza.
Le due opzioni in campo per la prima fase
Sono due le opzioni in campo: le imprese e i lavoratori autonomi possono presentare la domanda per ottenere la patente tramite il Portale dei servizi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (https://servizi.ispettorato.gov.it/).
Ma, per evitare che tutti richiedano la patente il 1° ottobre, con il rischio di sovraccaricare il portale, è stata data una seconda opzione dallo scorso 24 settembre: le imprese ed i lavoratori autonomi che già operano in cantieri attivi, possono presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti tramite Pec (dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it) secondo il modello allegato alla circolare dell’Ispettorato del lavoro dello scorso 23 settembre (reperibile sul sito dell’Inl).
Dal 1° novembre, tuttavia, scade la fase transitoria e non sarà più possibile operare in cantiere in forza del semplice invio dell’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva.
Chi non deve presentare la domanda
Sono esclusi i soggetti che nei cantieri effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ingegneri, architetti, geometri) e le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

