Regolamento Ue

Dal 17 gennaio al via nuove regole restrittive per i contanti in dogana

Obbligo di dichiarazione a partire da 10mila euro per tutti i transiti di frontiera. In caso di omissione la somma può essere trattenuta per 90 giorni

 Dal 17 gennaio al via nuove regole restrittive per i contanti in dogana (Mimmo Chianura / Agf)

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Il 2 gennaio scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale (Serie Generale n.1), il Dlgs 10 dicembre 2024 n.21, di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (Ue) 2018/1672, del 23 ottobre 2018, in materia di controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dall’Unione. Il testo, in vigore dal 17 gennaio, apporta una serie di modifiche alle norme in materia valutaria (Dlgs 19 novembre 2008, n.195), a partire dalla definizione di «denaro contante», ampliata fino a ricomprendere quattro categorie di prodotti:

1) la valuta, ossia le banconote e le monete metalliche che sono in circolazione come mezzo di scambio, o che lo sono state e possono ancora essere scambiate, tramite banche e intermediari finanziari o banche centrali, con banconote e monete che sono in circolazione come mezzo di scambio;

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2) gli strumenti negoziabili al portatore, per tali intendendosi gli strumenti diversi dalla valuta che autorizzano i loro portatori a esigere il pagamento di una somma di denaro dietro presentazione dello stesso, senza dover provare la propria identità o diritto di disporne (assegni turistici o traveller’s cheque, assegni, vaglia cambiari o ordini di pagamento emessi al portatore, firmati ma privi del nome del beneficiario, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio, ovvero emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi all’atto della consegna);

3) beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore (monete con un tenore in oro di almeno il 90 % e lingotti sotto forma di barre, pepite o aggregati con un tenore in oro di almeno il 99,5 %)

4) carte prepagate.

L’obbligo di dichiarazione

Sulla nuova definizione di denaro contante si appunta il preesistente obbligo di dichiarazione valutaria, che impone a chiunque entri o esca dal territorio nazionale trasportando denaro contante («denaro accompagnato») di importo pari o superiore a 10.000 euro, di dichiarare tale somma all’agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm). L’obbligo di dichiarazione si considera non soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete e se il denaro contante non è messo a disposizione dell’Adm a fini di controllo.

Cosa succede in caso di violazione

Nel caso di violazione dell’obbligo di dichiarazione o qualora emergano indizi che il denaro contante, accompagnato o non accompagnato, possa essere correlato ad attività criminose, Adm e Gdf hanno il potere di trattenere (per massimo 30 giorni, prorogabili, in casi particolari, fino a 90) il contante non dichiarato. Si tratta del «trattenimento temporaneo» di denaro contante che le nuove norme disciplinano in sostituzione della preesistente misura del sequestro, che consentiva di vincolare il denaro contante sequestrato fino alla conclusione del procedimento sanzionatorio.

Sanzioni

Sotto il profilo sanzionatorio, accanto all’inasprimento delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per la violazione degli obblighi dichiarativi e informativi, le norme di adeguamento incrementano le soglie percentuali previste per il pagamento in misura ridotta prevedendo un trattamento differenziato per i casi di omessa dichiarazione e per i casi di incompleta/inesatta dichiarazione. Nella prima ipotesi, il soggetto cui è stata contestata la violazione può chiederne l’estinzione effettuando un pagamento in misura ridotta:

a) pari al 15% del denaro contante eccedente la soglia di legge se l’eccedenza non dichiarata non è superiore a 10.000 euro;

b) pari al 30% se l’eccedenza non supera i 40.000 euro.

Nella seconda ipotesi, invece, l’estinzione per oblazione può seguire al pagamento in misura ridotta:

a) pari al 10% della differenza tra l’importo trasferito o che si tenta di trasferire e l’importo dichiarato, se tale differenza non è superiore a 10.000 euro;

b) pari al 15% della differenza tra l’importo trasferito o che si tenta di trasferire e l’importo dichiarato, se tale differenza è superiore a 10.000 euro e non superiore a 30.000 euro;

c) pari al 30% della differenza tra l’importo trasferito o che si tenta di trasferire e l’importo dichiarato, se tale differenza è superiore a 30.000 euro e non superiore a 40.000 euro.


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