Dal welfare aziendale un aiuto per pagare acqua, gas e luce
Per il 2022 passa a 600 euro la soglia di non imponibilità dei fringe benefit aziendali. Tra i benefici che le imprese possono riconoscere ai dipendenti entrano somme e rimborsi per le utenze
di Aldo Bottini e Diego Paciello
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Anche il welfare aziendale può dare un aiuto ai lavoratori alle prese con il caro-energia. Il decreto Aiuti bis ha infatti innalzato a 600 euro per il 2022 il limite entro il quale è possibile riconoscere ai dipendenti beni o servizi esenti da imposte e contributi, e ha incluso fra gli aiuti che le aziende possono riconoscere ai dipendenti anche le somme erogate o i rimborsi delle spese sostenute per pagare le utenze domestiche di acqua, energia elettrica e gas (si veda anche Il Sole 24 Ore di mercoledì 31 agosto).
Che cosa cambia
L’articolo 12 del Dl 115/2022, ora all’esame del Senato per la conversione in legge, ha previsto, per il solo periodo d’imposta 2022, l’innalzamento a 600 euro del limite di esenzione previsto dall’articolo 51, comma 3 del Tuir relativo ai fringe benefit. Sebbene sembri replicare quanto avvenuto nel 2020 e nel 2021, quando il tetto fu portato a 516,46 euro, il Dl Aiuti bis in realtà introduce una misura che innova profondamente l’impianto normativo e la portata applicativa dell’articolo 51, comma 3 del Tuir. Entro il limite indicato, infatti, saranno non imponibili ai fini fiscali e contributivi, non solo, come è stato fino ad oggi, i beni ceduti o i servizi prestati dai datori di lavoro ai dipendenti ma anche le somme erogate o i rimborsi delle spese sostenute dai dipendenti per pagare le utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
La limitazione della misura al solo 2022 impone, tuttavia, di fare attenzione al momento in cui i beni, i servizi e le somme potranno considerarsi percepiti dai dipendenti. Il principio di cassa “allargato” sancito dal primo comma dell’articolo 51 del Tuir prevede, infatti, che le somme e i valori in genere - in questo caso beni ceduti e servizi prestati – si considerano percepiti nel periodo d’imposta se corrisposti dai datori di lavoro fino al 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono.
Inoltre, le somme, i beni e i servizi – anche se erogati tramite voucher – si considerano percepiti dal dipendente quando entrano patrimonialmente nella sua disponibilità, a prescindere dall’effettiva fruizione del servizio, che può avvenire successivamente, come a suo tempo precisato dalla circolare dell’agenzia delle Entrate 5/E del 2018.
Quindi, rileveranno nel periodo d’imposta 2022 e potranno beneficiare del limite innalzato a 600 euro, tutti i beni che saranno consegnati, le somme e i servizi erogati ai dipendenti entro il 12 gennaio 2023.


