Dalla Cig ai controlli, ecco cosa prevedono le nuove norme del Ddl Lavoro
Il disegno di legge è stato proposto dalla ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone
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I punti chiave
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Il potenziamento dell’attività di accertamento degli obblighi contributivi e un contemporaneo dilazionamento della rate per i debiti contributivi, la sospensione della Cig solo per le giornate di lavoro effettuate, modifiche in materia di assunzioni con il contratto di apprendistato “in regime di somministrazione”, contributi per le assunzioni alle persone con disabilità, norme per le ricongiunzioni ai fini previdenziali ma anche finanziamenti per incrementare le capacità operative dei servizi sociali comuni finalizzate all’attuazione del Leps (i livelli essenziali delle prestazioni sociali) e degli interventi del Pnrr. Sono queste alcune delle norme contenute nel disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri insieme al decreto Lavoro che riduce il cuneo fiscale e modifica il reddito di cittadinanza.
Assunzione disabili
Il disegno di legge, proposto dalla ministra del Lavoro, prevede il riconoscimento per enti e organizzazioni di un contributo per ogni persona con disabilità assunta a tempo indeterminato tra il primo agosto 2022 ed il 31 dicembre 2023.
Somministrazione di lavoro
Si eliminano i limiti percentuali relativi alle assunzioni con il contratto di apprendistato in regime di somministrazione e quelli quantitativi in caso di somministrazione a tempo indeterminato di specifiche categorie di lavoratori (lavoratori in mobilità, soggetti disoccupati non del settore agricolo). L’esenzione dal rispetto dei limiti quantitativi nell’utilizzo di personale in somministrazione, già prevista per altre fattispecie, si estende al caso in cui tale personale sia assunto dal somministratore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Cassa integrazione
Si estende ai rapporti di lavoro di durata inferiore a sei mesi la disciplina che prevede che il lavoratore non abbia diritto all’integrazione soltanto per le giornate di lavoro effettuate.
Durata del periodo di prova
Si puntualizza la tempistica della durata del periodo di prova nel rapporto di lavoro a tempo determinato, fissandola in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario, e si precisa che in ogni caso tale periodo non può essere inferiore a due giorni.
