Dalla moglie milionaria maxi assegno all'ex marito che non ha mai lavorato
Anche se è stato archiviato il criterio del tenore di vita, l'ex che ha un patrimonio consistente versa un assegno assistenziale sostanzioso
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La moglie milionaria versa un maxi assegno all'ex marito che non ha mai lavorato. Anche se il criterio del tenore di vita è, ormai da tempo, andato in soffitta, l'ex che ha un patrimonio consistente è comunque tenuto a corrispondere una somma sostanziosa all'altro coniuge. E deve farlo anche se questa è solo a titolo assistenziale e dunque, né compensativo né perequativo perché la parte “debole” della coppia non ha mai fatto nulla per accrescere il patrimonio né contribuito a crearlo o a mantenerlo. Partendo da questa premessa la Cassazione ha respinto il ricorso di una signora contro la decisione della Corte d'appello di mettere a suo carico l'onere di versare all'ex marito, ormai 68enne, 3500 euro al mese, una cifra in realtà già assai ridotta rispetto ai 10mila euro che aveva stabilito il Tribunale in prima battuta.
La donna, senza successo, fa presente ai giudici che suo marito, durante i 20 anni di matrimonio, non aveva mai lavorato, lasciando - di comune accordo - nel cassetto la sua laurea in giurisprudenza, perché le esigenze familiari erano abbondantemente soddisfatte dal patrimonio milionario della moglie. In verità l'uomo aveva sempre dimostrato un certo “disprezzo” per il denaro e anche un notevole disinteresse per il lavoro, sempre “snobbato” anche prima delle nozze con la facoltosissima moglie, e in più aveva rinunciato all'eredità paterna.
Assegno alimentare e assegno di divorzio
Circostanze queste, ad avviso dei difensori dell'ex moglie, inconciliabili con una condizione di necessità. Inoltre, pur nella consapevolezza che ormai l'inattività dell'ex marito, vista l'età, era incolpevole, restava l'anomalia di un assegno il cui ammontare andava ben oltre la semplice funzione assistenziale tesa ad assicurare quanto necessario per un'esistenza dignitosa. La Suprema corte però respinge il ricorso. Gli ermellini ricordano infatti che «l'articolo 438 del Codice civile dispone che gli alimenti devono essere assegnati in proporzione al bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli, ma non devono superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando, pur dovendosi tenere conto della sua condizione sociale».
Lo stesso limite non esiste invece per l'assegno di divorzio che, pur non dovendo garantire lo stesso tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio, va tuttavia tarato sulle condizioni economiche del coniuge che deve versarlo. «Vero è che nella maggior parte dei casi la differenza concreta tra un assegno di divorzio privato della sua componente compensativa-perequativa e un assegno alimentare potrebbe essere di scarso rilievo - si legge nella sentenza - tanto che questa Corte ha anche affermato che se la finalità assistenziale assume rilievo preponderante rispetto a quella perequativo-compensativa, la quantificazione dell'assegno divorzile dovrà tendenzialmente effettuarsi sulla base dei criteri di cui all'articolo del 438 Codice civile, salvi gli opportuni adattamenti».
Il patrimonio milionario
Per i giudici di legittimità «si tratta però di un tendenziale avvicinamento dei calcoli nel procedimento di concreta quantificazione, da farsi tenendo presente la differenza concettuale e normativa tra i due istituti; di conseguenza, assegno alimentare e assegno divorzile con funzione assistenziale possono essere anche sensibilmente differenti nel quantum qualora si tratti di patrimoni ingenti».

