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Dalla Netflix più «europea» ai minori, le nuove regole Ue per l’audiovisivo

di Andrea Biondi

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A questo punto, l’Ue ha detto la sua. Non resta che il recepimento da parte degli Stati membri - e ci saranno 21 mesi di tempo dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - ma l’Unione europea ha detto il suo sì definitivo alla cornice di regole su film, tv, pubblicità e protezione dei minori. Dopo l’intesa d’aprile e l’ok del Parlamento europeo dello scorso 2 ottobre, il Consiglio dei Paesi dell’Unione ha dato il via libera finale alla direttiva sui servizi media audiovisivi che fra irruzione dei giganti del web e cambiamento del contesto competitivo ridisegna il quadro di ciò che sarà in futuro su media e audiovisivo.

La tutela delle produzioni europee
Tra le novità principali, c’è tutto il sostegno alla promozione delle opere europee. Un sostegno sia da parte dei servizi “lineari”, vale a dire la tv tradizionale, sia da parte dei servizi “non lineari”: quelli on demand. Nel primo caso, gli articolo 16 e 17 della direttiva stabiliscono che le tv tradizionali dovranno riservare la maggior parte del tempo di trasmissione alle opere europee, nonché, alternativamente, 10% del proprio tempo di trasmissione o 10% del proprio budget (quote di investimento) a opere europee di produttori indipendenti. Va detto che in Italia è già intervenuta sul tema la legge Franceschini, con dettami sulle quote di programmazione, ma anche di investimento per servizi lineari e on demand.

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Più Europa nell’offerta di Netflix, Amazon e co.
Molto importante è anche la decisione riguardante il mondo on demand, e quindi le piattaforme di video su richiesta come Netflix, Amazon Prime Video, iTunes. La riforma introduce un'importante innovazione, stabilendo che i fornitori di servizi non lineari riservino una quota del loro catalogo non inferiore al 30% a opere europee, cui dovranno altresì assicurare rilievo (la cosiddetta “ prominence”). «Una delle innovazioni di maggior respiro della direttiva – commenta Ernesto Apa, socio di Portolano Cavallo - è l’introduzione, all’articolo 13, di una significativa eccezione al principio del Paese d’origine. Sia broadcaster sia operatori di video on demand possono essere assoggettati a un obbligo di contribuzione nei Paesi ai quali rivolgono i propri servizi, pur essendo stabiliti in un altro Stato membro; la base imponibile è costituita esclusivamente dai ricavi realizzati nel Paese di destinazione. L’eccezione è stata introdotta per rispondere in parte a esigenze di cultural diversity, in parte alle istanze dei Paesi che temono di diventare mercati passivi».

I minori
Sul fronte della protezione dei minori, viene esteso il divieto di sponsorizzazione di prodotti dannosi per la salute e del teleshopping anche alle piattaforme online, come già avviene per le tv. Giro di vite anche sui contenuti pedopornografici, violenti, di incitamento all’odio e terroristici, esteso alle piattaforme di videosharing come Youtube, Facebook o Instagram. Tutti, inoltre, dovranno mettere in piedi un sistema di segnalazione e rimozione dei contenuti pericolosi.

I cambiamenti nella pubblicità
Importanti anche i cambiamenti per il sistema della pubblicità, che hanno fatto gridare al “regalo” per i broadcaster. Con la direttiva si introduce un tetto alla concentrazione degli annunci pubblicitari per fasce orarie anziché su base oraria, con un 20% complessivo di spot “spalmabile” tra le ore 6-18 e poi nel prime time 18-mezzanotte. Resta invariata la possibilità per gli Stati membri di stabilire tetti di affollamento differenti tra tv in chiaro e pay tv. Si incoraggiano espressamente gli Stati membri, infine, a favorire il ricorso a meccanismi di co-regolamentazione e auto-regolamentazione anche per il tramite di codici di condotta, in relazione a particolari categorie di prodotti come alimenti e bevande che contengono sostanze nutritive e sostanze con un effetto nutrizionale o fisiologico, in particolare i grassi, gli acidi grassi, gli zuccheri, il sodio o il sale, la cui assunzione eccessiva nella dieta generale non è raccomandata.

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