Il femminicidio diventa reato punito con l’ergastolo, giro di vite su maltrattamenti e stalking
Via libera del Cdm al disegno di legge fortemente voluto dalla premier Giorgia Meloni: un segnale in concomitanza con l’8 marzo
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I punti chiave
- La tipizzazione del reato per aumentare la tutela
- Reato punibile fino all’ergastolo
- Maltrattamenti, le pene aumentano fino al 50%
- Audizione obbligatoria da parte del Pm se lo chiede la vittima
- Più ferrei i doveri formativi a carico degli operatori
- Mai più casi Galiotto, si valuta alt a imposta di registro sul risarcimento
- Verso il Testo Unico contro la violenza sulle donne
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Il femminicidio come illecito penale ad hoc, fattispecie autonoma rispetto all’omicidio. Con priorità di valutazione: se una donna viene uccisa, deve essere il primo reato a venire ipotizzato. La tipizzazione di uno dei crimini più odiosi - in Italia nel 2024 sono state uccise 113 donne, di cui 99 in ambito familiare e affettivo (61 da partner o ex) - è prevista in un nuovo disegno di legge contro la violenza sulle donne che ha avuto il via libera del Consiglio dei ministri e che Il Sole 24 Ore è in grado di anticipare (si veda il giornale in edicola). Il provvedimento è stato fortemente voluto dalla premier Giorgia Meloni come segnale concreto da lanciare alla vigilia dell’8 marzo ed è il frutto del lavoro congiunto degli uffici del sottosegretario Alfredo Mantovano, del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e della ministra per le Pari opportunità, Eugenia Roccella.
La tipizzazione del reato per aumentare la tutela
Il salto di qualità rispetto all’attuale Codice penale è evidente: oggi sono previste aggravanti se esiste un rapporto di matrimonio o di parentela tra autore e vittima, ma non un reato apposito, come l’infanticidio. La tipizzazione del femminicidio - introdotto nel Codice con l’articolo 577-bis «(Femminicidio)», dunque, punta a proteggere la donna indipendentemente dall’esistenza di vincoli familiari, all’interno di ogni rapporto affettivo, anche non formalizzato, distinguendo così gli omicidi che maturano nell’ambito delle relazioni diseguali di potere tra uomini e donne.
Punibile con ergastolo se è commesso come atto di odio o discriminazione
Recita il primo articolo della bozza: «Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità, è punito con l’ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo, si applica l’articolo 575». «Quando ricorre una sola circostanza attenuante ovvero quando una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e la prima è ritenuta prevalente, la pena non può essere inferiore ad anni ventiquattro». E ancora: «Quando ricorrono più circostanze attenuanti, ovvero quando più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e le prime sono ritenute prevalenti, la pena non può essere inferiore ad anni quindici».
Maltrattamenti, le pene aumentano fino al 50%
Nel caso di maltrattamenti di familiari o conviventi, oggi puniti con la reclusione da tre a sette anni (pena che cresce se sono coinvolti figli minorenni, donne incinte o disabili), «la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità». Negli stessi casi, la pena è aumentata da un terzo a due terzi - secondo lo schema di Ddl - per quanto riguarda le minacce e il revenge porn.
Audizione obbligatoria da parte del Pm se lo chiede la vittima
Non è l’unica novità del Ddl. Il testo, mutuando alcune delle buone pratiche sperimentate nei tribunali più avanzati e specializzati sul tema, prevede, su richiesta motivata della vittima, l’audizione obbligatoria da parte del Pm che dirige le indagini, senza possibilità di delega alla polizia giudiziaria. Obbliga, inoltre, ad acquisire il parere della donna, non vincolante, in caso di richiesta di patteggiamento per i reati elencati nel Codice rosso, dallo stupro ai maltrattamenti, dallo stalking al revenge porn. Viene poi rafforzato il ricorso alla misura cautelare degli arresti domiciliari per gli autori di violenza e si stabilisce l’estensione oltre i 500 metri fissati dalla legge Roccella (168/2023) della distanza minima da tenere, rispetto ai luoghi frequentati dalla persona offesa, in caso di divieto di avvicinamento disposto dal giudice.


