Ddl sicurezza, ampliati i poteri dei servizi segreti: ecco cosa cambia
Tutti i passaggi controversi dell’articolo 31, le accuse dei detrattori e la difesa del Governo
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I punti chiave
- L’ampliamento di poteri e “coperture”
- Tra i reati ammessi anche la direzione di associazioni terroristiche
- L’obbligo per Pa e partecipate di fornire assistenza e collaborazione agli 007
- Nessun limite al dovere di consegna delle informazioni
- L’attacco delle opposizioni: «Schedature di massa»
- Il sindacato dei giornalisti Rai: «Cronisti dovranno rivelare le fonti»
- Mantovano: «Basta spartiti diversi a seconda di chi governa»
- I timori negli atenei e le rassicurazioni: «Lo scopo non è spiare»
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Il disegno di legge Sicurezza si avvia a grandi passi verso l’Aula del Senato, senza che siano stati modificati, per ora, i 38 articoli che lo compongono. Le votazioni che si sono concluse martedì scorso nelle commissioni Affari costituzionali e Giustizia di Palazzo Madama hanno bocciato, uno dopo l’altro, tutti gli emendamenti presentati dalle opposizioni. Intonsi, dunque, gli oltre venti tra nuovi reati e nuove fattispecie introdotti dal provvedimento, così come le novità più controverse. Una tra tutte: l’ampliamento dei poteri dei servizi segreti previsto all’articolo 31. Univoca la levata di scudi delle opposizioni, che parlano di «strappo democratico» e «schedatura di massa».
L’ampliamento di poteri e “coperture”
La norma rende innanzitutto permanenti le disposizioni che erano state introdotte in via transitoria dal governo Renzi con il Dl 7/2015, sulla scia della raffica di attentati di matrice jihadista anche in Europa, con le stragi di Parigi nella redazione di Charlie Hebdo e al Bataclan, e poi prorogate via via fino allo scorso dicembre. Si va dall’estensione anche a ulteriori fattispecie riguardanti reati associativi per finalità di terrorismo delle cosiddette «condotte di reato scriminabili» che gli 007 possono compiere per finalità istituzionali, su autorizzazione del presidente del Consiglio, all’attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza con funzioni di polizia di prevenzione ai militari impiegati nella tutela delle strutture e del personale degli organismi di informazione per la sicurezza; dalla difesa processuale in favore degli agenti attraverso l’utilizzo di identità di copertura negli atti dei procedimenti penali e nelle deposizioni alla possibilità di condurre colloqui con detenuti e internati al solo fine di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale, previa autorizzazione del procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma.
Tra i reati ammessi anche la direzione di associazioni terroristiche
L’articolo 31 non si limita però a rendere strutturali le regole finora provvisorie. Ne stabilisce di nuove. Innanzitutto prevede altre condotte di reato scriminabili, che includono (tra le polemiche) la direzione o organizzazione di associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico, la detenzione di materiale con finalità di terrorismo (uno dei nuovi reati che il Ddl introduce, all’articolo 1), la fabbricazione o il possesso di materie esplodenti. La previsione ha fatto insorgere i familiari delle vittime di mafia e terrorismo, che hanno espresso «forte preoccupazione, e anche indignazione». «In un Paese - hanno spiegato - che non ha ancora superato le cicatrici provocate da stragi, omicidi, attentati, depistaggi, dossieraggi, golpe tentati, progetti eversivi e altre fenomenologie criminali della stessa specie, che sono stati immancabilmente accompagnati da responsabilità non solo morali e spesso processualmente accertate di esponenti degli apparati di sicurezza, il solo pensiero di fornire ancora più poteri a tale personale, ivi compreso il potere di delinquere, pare non solo una offesa alla Costituzione repubblicana ma anche eversivo».
Obbligo per Pa e partecipate di fornire assistenza e collaborazione agli 007
Il Ddl stabilisce poi che l’intelligence potrà chiedere informazioni e analisi finanziarie alla Guardia di finanza e alla Dia per il contrasto al terrorismo internazionale. Ma ciò che desta le maggiori preoccupazioni è la previsione che le pubbliche amministrazioni e i soggetti equiparati siano tenuti a prestare agli organismi del sistema di informazione per la sicurezza «la collaborazione e l’assistenza richieste, anche di tipo tecnico e logistico, necessarie per la tutela della sicurezza nazionale» e l’estensione di questo potere nei confronti di società partecipate e a controllo pubblico.
Il cambio di passo rispetto alle norme vigenti
Una rivoluzione, perché al momento non sussiste alcun obbligo, soltanto una mera facoltà di cooperare in caso di richiesta da parte dei servizi segreti: la legge 124/2027, all’articolo 13, stabilisce, infatti, che il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis) della presidenza del Consiglio e le agenzie per la sicurezza esterna e interna (Aise e Aisi) «possono corrispondere» con le Pa e gli enti che erogano servizi di pubblica utilità e «possono chiedere» la collaborazione, anche di ordine logistico, necessaria per l’adempimento delle loro funzioni istituzionali. Nella versione vigente, in sintesi, non c’è alcun dovere e non si fa riferimento a esigenze di tutela della sicurezza nazionale. C’è un altro punto che solleva obiezioni. Poiché le modalità della collaborazione dovranno essere definite, come avviene oggi, da apposite convenzioni, anche con le università e i centri di ricerca, il testo del Ddl specifica che si potrà prevedere la comunicazione di informazione agli 007 anche in deroga ai vincoli di riservatezza previsti dalla normativa di settore.


