Ddl Zan, è proprio necessario scomodare il diritto penale? Forse no
La legge contro l'omofobia introduce reati contro la discriminazione di genere, ma quel che serve davvero è promuovere la cultura del rispetto
di Carlo Melzi d'Eril e Giulio Enea Vigevani
ai preferiti su Google
4' min read
4' min read
Mentre gli italiani si dividono tra “favorevoli” e “sfavorevoli” al Ddl Zan, con manifestazioni pro e contro, fotografie di mani sui social network che “dicono di sì” o “dicono di no”, noi riusciamo ad avere entrambe le posizioni. Non a diffondere le nostre mani dipinte, ma questa (forse) è una questione generazionale.
Siamo convinti che il diritto penale non sia lo strumento più adatto a porre argine a una inciviltà come la discriminazione. E non solo basata sul sesso o sul genere, ma anche su altro, come la lingua, la religione, la “razza”, qualunque cosa si intenda per tale. Certo, ciò salvo i casi di diffamazione e ingiuria, ovvero quando è leso un bene giuridico ben individuabile come la reputazione o l'onore, aggravate dall'avere agito per motivi abbietti o futili, come sono quelli che fanno leva sulla sessualità.
Il messaggio dei padri costituenti
Una simile impostazione sembra più in linea con l'architettura disegnata dai nostri padri costituenti, che hanno voluto una democrazia generosa con i propri nemici. Molti di loro avevano sofferto, letteralmente sulla propria pelle, l'oppressione dei più elementari diritti, eppure avevano una tale fiducia nella libertà, da ritenere che non fosse necessario togliere la parola a chi nega i principi su cui la stessa libertà si poggia. Il messaggio avvelenato sarebbe stato espulso, senza bisogno dei “Carabinieri”.
Reati di opinione raramente in tribunale
I reati di opinione, poi, fanno di rado capolino nei tribunali, a dimostrazione che si tratta spesso di disposizioni introdotte più per affermare un principio che per dare risposta a un fenomeno. La vicenda della aggravante di “negazionismo”, che a quanto consta non risulta mai essere stata contestata in un processo nei cinque anni successivi alla sua entrata in vigore nel 2016, è emblematica in tal senso. Ma questa non è la funzione del diritto penale.
Va detto del divieto di ricostituzione del partito fascista, assistito, questo sì, da una sanzione penale. Tuttavia, ciò si spiega per ragioni storiche, di reazione al regime appena passato e, in ogni caso, anche il reato di apologia ha sempre richiesto un principio di azione, ovvero l'avere fatto sorgere il pericolo concreto di un ritorno degli ideali del Ventennio.
