Denuncia illeciti in azienda, dal 15 luglio scattano le nuove regole
Nelle imprese con almeno 249 addetti. Escluse contestazioni personali. Ma resta l’obbligo di protezione dei dipendenti
di Daniele Colombo
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Debutta il 15 luglio dalle grandi aziende l’applicazione della nuova normativa sul whistleblowing, la rivelazione degli illeciti commessi all’interno di un ente, da parte di un segnalante che ne abbia avuto conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni. Si avvicina infatti la data di entrata in vigore del Dlgs 24/2023, che ha dato attuazione alla direttiva Ue 2019/1937: le nuove disposizioni sono applicabili dal prossimo 15 luglio 2023 ai datori di lavoro del settore privato con oltre 249 addetti, e dal 17 dicembre 2023, alle aziende private fino a 249 addetti.
La nuova disciplina pone diversi quesiti interpretativi sul piano giuslavoristico, che le aziende devono considerare. Ad esempio: la procedura di whistleblowing è applicabile anche a trattamenti discriminatori o persecutori o mobbizzanti subiti dal lavoratore? In caso di procedimento disciplinare avviato in seguito alla segnalazione, come bilanciare la tutela, ampia e prioritaria, alla riservatezza del segnalante con il diritto di difesa del segnalato?
No a segnalazioni private
Quanto al perimetro applicativo del decreto, l’articolo 1, comma 2 del Dlgs 24/2023, specifica che la segnalazione non può avere a oggetto le contestazioni legate a un interesse di carattere personale del segnalante, che attengono esclusivamente al proprio rapporto individuale di lavoro, oppure inerenti al rapporto con i superiori gerarchici.
La stessa interpretazione letterale della norma, dunque, indurrebbe a escludere dall’ambito applicativo del decreto tutte le condotte potenzialmente idonee a ledere diritti individuali.
Si pensi, ad esempio, al lavoratore vittima di mobbing o di persecuzioni da parte del superiore gerarchico. In questo caso, la non applicabilità della norma sembrerebbe pacifica, trattandosi di fattispecie confinata in via esclusiva al rapporto individuale di lavoro. Benché questo caso esuli dall’ambito applicativo della norma, però, il datore di lavoro non è esentato dai suoi obblighi di protezione verso i dipendenti, garantiti dall’articolo 2087 del Codice civile, oltre che dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro prevista dal Dlgs 81/2008. In questo senso, quindi, i datori di lavoro non potranno comunque ignorare la segnalazione che, in ogni caso, dovrà essere vagliata e istruita nei suoi contorni specifici, anche se non dovesse rientrare nella procedura di whistleblowing, e il segnalante non dovesse godere delle protezioni previste dal Dlgs 24/2023.
