Ergastolo ostativo, è il momento di chiarire il concetto di rieducazione
L'attesa pronuncia della Corte costituzionale potrebbe essere l'occasione per precisare ulteriormente cosa debba intendersi per rieducazione
di Giovanni Fiandaca *
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La sentenza della Corte di Strasburgo, che ha ravvisato un contrasto tra l'ergastolo ostativo e l'art. 3 della Cedu (divieto di trattamenti inumani e degradanti), ha suscitato reazioni di segno opposto. Gli studiosi di diritto penale e costituzionale la hanno salutata con prevalente favore, mentre dal fronte dei magistrati antimafia si è levato un allarmato coro di critiche e preoccupazioni: come se la bocciatura di questa forma di ergastolo equivalga, addirittura, a un cedimento dello Stato alle mafie.
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Pur senza contestare l'esigenza prioritaria di contrastare il fenomeno mafioso, ho l'impressione che la magistratura antimafia assolutizzi la dimensione dell'efficacia degli strumenti di lotta, finendo col perdere di vista un punto sul quale anch'essa dovrebbe in teoria concordare: la politica criminale non può non soggiacere, anche nel settore della criminalità organizzata, ai limiti e ai vincoli che il costituzionalismo nazionale ed europeo oppone a garanzia dei fondamentali diritti individuali degli stessi delinquenti. Se quello della massima efficacia fosse l'unico parametro di valutazione, perché allora non ricorrere alla tortura per fare pentire i mafiosi o non impiegare mezzi bellici per scardinare le organizzazioni criminali?
Preoccupata soprattutto del rischio di indebolimento dell'azione di contrasto, l'antimafia giudiziaria ha dunque mostrato minore sensibilità per le ragioni di principio e valoriali poste alla base della sentenza europea. Eppure, si tratta di ragioni che affondano le radici in un retroterra di principi di fondo largamente consonanti con quelli che la Costituzione italiana stabilisce in materia di delitti e pene, e che la nostra Corte costituzionale va progressivamente affinando di sua iniziativa o – come da qualche tempo accade – in dialogo con le Corti europee. A cominciare dal principio di rieducazione e da quello di umanità delle pene, che appresentano sempre più due principi-cardine anche per l'odierna giurisprudenza di Strasburgo.
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