Ergastolo ostativo, un tema su cui riflettere in vista del pronunciamento della Corte costituzionale
Il 22 ottobre la Corte costituzionale misurerà la legittimità del regime ostativo applicato all’ergastolo
di Andrea Pugiotto *
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Come dopo una frana, tutto si è finalmente sedimentato: rigettato il ricorso del governo, la sentenza Viola c. Italia pronunciata il 13 giugno scorso dalla Corte europea dei Diritti dell’Uomo è definitiva. È certo, quindi, che il cosiddetto ergastolo ostativo previsto nel nostro ordinamento penitenziario vìoli l’articolo 3 Cedu.
La sua riforma s’impone, trattandosi di un problema strutturale che riguarda tre ergastolani su quattro (1.255 a fronte di 1.790 condannati a vita). Diversamente, l’Italia sarà oggetto di reiterate condanne a Strasburgo, in ragione dei tanti ricorsi siamesi di ergastolani non collaboranti cui è precluso per legge l’accesso a qualsiasi beneficio penitenziario.
Nei giorni scorsi, in un crescendo wagneriano, contro questo esito è stato scagliato di tutto: dallo scenario di boss e killer mafiosi liberi di circolare per le strade all’accusa di cedimento dello Stato alla criminalità organizzata, dai corpi nuovamente martoriati di Falcone e Borsellino al perentorio invito alla Corte europea di «dichiarare da che parte sta nella lotta alla mafia». Una «sentenza papello», è stato urlato in prima pagina. Sono allarmi giustificati?
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La risposta è nella lettura di quanto realmente deciso a Strasburgo. I Giudici europei non hanno contestato la collaborazione con la giustizia quale via privilegiata di accesso ai benefici penitenziari. Semmai, hanno negato la tenuta logica e giuridica della preclusione assoluta ai benefici penitenziari per l’ergastolano non collaborante. Perché tacere, pur potendo parlare, spesso è una scelta obbligata per mettere al riparo da ritorsioni sé stessi o i propri familiari. Perché dopo venti o trent’anni di reclusione in carcere non si ha più nulla di utile da confessare. Perché la collaborazione può nascondere una finta dissociazione mirante a ottenere i benefici di legge. Perché la risocializzazione può desumersi da altre condotte concludenti diverse dalla delazione. Meglio, allora, una valutazione del giudice di sorveglianza, caso per caso, in luogo di un generalizzato automatismo penitenziario.

