Fondi pensione

Ex dirigente iscritta al Fipdaf valuta la rendita integrativa (Rita)

Il caso di una futura pensionata che chiede lumi sulle opzioni esistenti per integrare la pensione pubblica anche tramite la previdenza complementare

di Antonello Orlando

che esistono per

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Sono una ex dirigente del settore privato iscritta al fondo complementare Fipdaf. Nata ad agosto 1963, ho iniziato l’attività lavorativa nel giugno 1988. Ho cessato l’attività lavorativa a dicembre 2023 e ho beneficiato inoltre di un anno di preavviso con contributi versati. Aggiungo che ho riscattato cinque anni di laurea e raggiungerò i requisiti per la pensione anticipata (legge Fornero) ad aprile 2025. Considerando la finestra di tre mesi, percepirò la pensione ad agosto 2025. Vi pongo i seguenti quesiti:

1) è possibile richiedere comunque la Rita (Rendita integrativa temporanea anticipata) una volta maturati i requisiti per la “anticipata” anche se ad agosto inizierò a ricevere la pensione? È conveniente rispetto alla pensione complementare?

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2) Una volta raggiunti i requisiti per la Rita è più conveniente richiedere l’intero importo in capitale o optare per una rendita mensile (capitale pari a 120mila euro circa)? In caso di rendita non mi è chiaro l’importo e per quanti mesi verrebbe erogato.

3) La pensione complementare invece viene erogata dal fondo quando si matura il diritto alla pensione di vecchiaia e non l’anticipata, corretto? 

 Elena Bianchi 

Risponde Antonello Orlando

Si conferma che è possibile richiedere la Rita non appena disterà al massimo cinque anni dal requisito anagrafico della pensione di vecchiaia.

Infatti, la circolare Covip 4.209 del 2020 ha chiarito che l’essere in possesso dei requisiti della pensione anticipata o quota 100 o di qualsiasi altro trattamento o, ancora, esserne titolare, non preclude l’accesso a Rita, purché il richiedente disti al massimo cinque (o dieci anni nel caso di inoccupati da più di 24 mesi), sia in possesso degli altri requisiti di legge e disti un periodo sufficiente dall’età di vecchiaia da consentire al fondo di erogare almeno due rate periodiche di Rita prima dell’età pensionabile.

Per il secondo quesito: se si raggiunge il requisito della Rita, ma si è anche in possesso dei requisiti per il pensionamento, si può richiedere la Rita o, alternativamente, una rendita con la possibilità di richiedere anche fino al 50% di capitale (una tantum); infatti per chi non era iscritto a un fondo pensione al 28 aprile 1993 il capitale una tantum può essere richiesto nella misura massima del 50% del montante accantonato.

La rendita è personalizzabile dall’assicurato nella durata (per esempio scegliendo fra le opzioni del fondo fra vitalizia, reversibile o controassicurata) e, conseguentemente, nell’importo (la reversibile avrà una rata mensile più bassa della vitalizia, essendo percepibile alla scomparsa dell’iscritto dal superstite indicato). La rendita del fondo pensione viene erogata quando si hanno i requisiti del pensionamento o si sta fruendo di qualsiasi forma di pensione; la Rita, invece, consente di essere fruita solo se non si ha ancora l’età della pensione di vecchiaia (anche se si sta ricevendo un’altra forma di pensione). Nulla vieta di richiedere una percentuale del montante nel fondo in Rita e il restante in un secondo momento come rendita anche con una parte di capitale.

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