Finisce già davanti alla Consulta la soppressione dell’abuso d’ufficio
È bastato un mese di applicazione e la soppressione dell’abuso d’ufficio è finita alla Corte costituzionale
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È bastato un mese di applicazione e la soppressione dell’abuso d’ufficio è finita alla Corte costituzionale. Il tribunale di Firenze ha infatti considerata ieri non manifestamente infondata la questione di legittimità sollevata dall’avvocato di parte civile Manlio Morcella nel procedimento che vede imputata, tra gli altri, anche una magistrata, ex procuratore aggiunto a Perugia. Giudizio sospeso quindi, in attesa del verdetto della Consulta. Tra pochi giorni, il 7 ottobre, peraltro si pronuncerà anche il tribunale di Reggio Emilia su un’analoga richiesta sollevata dalla Procura locale nel contesto del “caso Bibbiano”.
Il Tribunale di Firenze sull’abuso d’ufficio
Intanto ieri i giudici fiorentini hanno espresso una prima valutazione sulla rilevanza dei profili di frizione costituzionale sollevati dalla difesa. Nel mirino in particolare la tensione con gli accordi internazionali, l’articolo 19 della Convenzione di Merida e l’articolo 31 di quella di Vienna sul diritto dei trattati, in relazione agli articoli 11 e 117 della Costituzione.
Più nel dettaglio, la convenzione di Merida, firmata nel 20023 e recepita nel nostro Paese nel 2009, ha attribuito agli Stati firmatari l’obbligo di attribuire natura penale a una pluralità di condotte legate alla corruzione.
A venire valorizzato dalla legge del 2009, la n. 116, all’articolo 7 quarto comma, è poi l’assunzione in ambito internazionale di un obbligo preciso: «ciascuno Stato si adopera, conformemente ai principali fondamentali del proprio diritto interno , al fine di adottare, mantenere e rafforzare i sistemi che favoriscono la trasparenza e prevengono i conflitti d’interesse».
In questo senso, appare in contrasto con i vincoli assunti la condotta di uno Stato che, pur avendo nel proprio ordinamento penale il reato di abuso d’ufficio, decide invece di cancellarlo. Dalla convenzione invece arriva un’apertura all’adozione di misure più stringenti di quelle già in vigore al momento dell’adesione da parte degli Stati; difficile invece sostenere che la cancellazione sia coerente con la conservazione di standard minimi di contrasto alla corruzione, come intesi dalla Convenzione.

