Delega fiscale in commissione Finanze al Senato: il viceministro Leo chiarisce che non è un prelievo forzoso
Il viceministro Leo: si accelera solo l’iter informatico per vedere se ci sono i soldi o meno. Boccia (Pd): visioni diverse, serve più equità. Garavaglia (Lega): difficile chiudere la prossima settimana
di Giovanni Parente, Gianni Trovati
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Nessun prelievo forzoso ma solo una modifica per evitare che i pignoramenti sui conti correnti, già attualmente possibili per la riscossione, siano fatti al “buio”. Un modo per rendere più efficiente l’attività di recupero, su cui pende un arretrato di 1.153 miliardi, «evitando l’avvio di procedure di pignoramento che si rilevano poi infruttuose e mantenendo, in ogni caso, tutte le forme di tutela previste a favore del debitore».
Nella discussione sulla delega fiscale in commissione Finanze al Senato, il viceministro dell’Economia Maurizio Leo ha provato a «spiegare bene questa tempesta in un bicchiere d’acqua del “prelievo forzoso”: non è assolutamente così perché è sostanzialmente un meccanismo che discende dal Codice di procedura civile e si rende applicabile anche alle altre ipotesi, non solo quando c’è di mezzo lo Stato».
Il pignoramento presso terzi
Una spiegazione per convincere le opposizioni presenti (il M5S) e la maggioranza che il pignoramento presso terzi già esiste e che «è rimasto tutto com’è, l’unica cosa è che si accelera, con il procedimento informatico, la verifica se ci sono i soldi e quindi si può fare il pignoramento che andrà a buon fine».
Parole a cui il viceministro ha accompagnato un «no» a emendamenti soppressivi, come quello annunciato nei giorni scorsi da Matteo Renzi , leader di un’Iv che pure alla Camera ha votato a favore della riforma, e un’apertura alla possibilità di «specificare qualcosa» se ci fosse la necessità, fermo restando che bisogna «rendere più semplice» il sistema della riscossione e informatizzarlo.
Il progressivo superamento del ruolo
In questo percorso si iscrive anche il progressivo superamento del ruolo (contenuto sempre nella delega fiscale) che, come fatto notare dal viceministro, si «potrebbe realizzarsi estendendo l’avviso di accertamento esecutivo anche ad altre tipologie di entrate - ad esempio le entrate degli enti locali per le sanzioni amministrative del Codice della strada - che prevedono, già prima del ruolo e della cartella di pagamento, la notifica di un atto al debitore, come nel caso del verbale per le sanzioni del Codice della strada, indicandogli i termini per il pagamento o per presentare ricorso all’autorità giudiziaria».


