Milleproroghe

Milleproroghe: possibilità di rientrare nella rottamazione delle cartelle con il nuovo emendamento

Il Milleproroghe offre una nuova opportunità per rientrare nella rottamazione delle cartelle esattoriali, abbuonando sanzioni e interessi. Scopri i passaggi chiave e le scadenze da rispettare

di Giovanni Parente

Aggiornato il 20 febbraio 2025 alle ore 14:00

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Nuova chance per rientrare nella rottamazione quater delle cartelle esattoriali. La conversione del Milleproroghe, con l’emendamento approvato nel passaggio al Senato e confermato con l’approvazione definitiva della Camera, prevede la possibilità di ritornare a pagare la definizione agevolata, che abbuona ai contribuenti sanzioni, interessi e aggio della riscossione (laddove previsto). Una possibilità consentita ai contribuenti che risultavano decaduti alla data del 31 dicembre 2024. Ma vediamo tutti i passaggi chiave.

La domanda entro il 30 aprile

Per rientrare sul treno della rottamazione quater bisognerà presentare una domanda telematica ad agenzia delle Entrate Riscossione (Ader) entro il 30 aprile 2025 sui modelli che la stessa agenzia della riscossione dovrà mettere a disposizione entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Milleproroghe. Sempre entro il 30 aprile potranno essere integrate le dichiarazioni eventualmente presentate prima per rientrare sul treno della rottamazione quater.

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La comunicazione della riscossione entro il 30 giugno

L’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse sono comunicati dall’agente della riscossione al debitore entro il 30 giugno 2025.

Primo o unico pagamento entro il 31 luglio

I contribuenti che rientreranno sul treno della rottamazione dovranno versare entro il 31 luglio l’unica rata o la prima di dieci. In caso di pagamento scaglionato, dopo il 31 luglio, le altre rate avranno scadenza il 30 novembre 2025 e poi le successive il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

Il tasso di interesse

Il rientro in ogni caso non sarà “gratuito”. Sulle somme ancora dovute saranno, infatti, applicati gli interessi al tasso del 2 per cento annuo a decorrere dal 1° novembre 2023.

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