Fumo al lavoro, la tolleranza del datore non esclude il licenziamento
Legittimo il licenziamento per una condotta vietata anche se l’azienda in passato aveva tollerato la “prassi” seguita da alcuni dipendenti
2' min read
I punti chiave
2' min read
Se il lavoratore è consapevole del divieto di fumare, il fatto che il datore abbia in passato “chiuso un occhio” sulla prassi di alcuni suoi dipendenti di accendersi la sigaretta in una determinata area, non lo salva dal licenziamento. La Corte di cassazione, ha così accolto il ricorso di una società contro la decisione della Corte d’appello che, in linea con il Tribunale, aveva considerato illegittimo il licenziamento di un dipendente per aver fumato, malgrado sapesse di non poterlo fare.
Nella decisione dei giudici di merito aveva pesato la supposta esistenza di una “prassi” in virtù della quale molti dipendenti, anche dei superiori gerarchici del licenziato, consideravano una determinata area del luogo di lavoro “free”. Abitudine che, ad avviso della difesa, il datore aveva sempre tollerato. In più nella zona “arbitrariamente” frequentata dai fumatori non c'era un cartello che vietasse esplicitamente la condotta. Per la Suprema corte, però, i giudici territoriali sono arrivati alla conclusione sbagliata perché sbagliato era il punto di partenza.
La consapevolezza del divieto
Gli ermellini ricordano che era pacifica l’esistenza del divieto di fumo nella zona “prescelta”. E altrettanto pacifica era la conoscenza di tale divieto da parte dei dipendenti, compresa la persona licenziata. «In tale contesto, la tolleranza della datrice di lavoro rispetto all’inadempimento degli obblighi gravanti sui dipendenti e certamente afferenti al rapporto di lavoro (violazione del divieto di fumare in una determinata zona) non è di per sé idonea - si legge nella sentenza - a far venire meno l’antigiuridicità della condotta, né dal punto di vista oggettivo né dal punto di vista soggettivo».
Nel caso di azioni illegittime, infatti, la tolleranza del datore deve essere tale da «ingenerare nel trasgressore la incolpevole convinzione di liceità della condotta, sì che non possa essergli mosso neppure un addebito di negligenza». Nel caso esaminato i giudici non hanno verificato se il dipendente avesse, in buona fede, fatto il possibile per rispettare il divieto di fumo in modo tale che nessun rimprovero poteva essergli mosso. Oppure avesse solo approfittato della mancata reazione di parte datoriale fino a quel momento. La Cassazione annulla, dunque, con rinvio per un nuovo giudizio.

