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Giustizia, letteratura e il “pensare pubblico”

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Nella motivazione di una sentenza sull’abuso commesso da una guardia penitenziaria nella perquisizione della cella di un detenuto è possibile rintracciare qualcosa di “letterario”. La sentenza – che ha fatto scuola - è datata 1984 e firmata dal giudice John Paul Stevens. Vi si vede l’espressione della capacità di immaginare quale possa essere il significato di oggetti di poco conto, come lettere e fotografie, «fragili segni della propria umanità», per il detenuto e per la sua speranza di una vita migliore. Capacità che implica l’attitudine a immedesimarsi nelle storie delle persone e non «considerare il prigioniero come un semplice corpo da gestire per tramite delle regole istituzionali», bensì «come un cittadino titolare di diritti e dotato di una dignità che esige rispetto». È una riflessione che si lega a una delle basi teoriche di ogni esperienza scientifica o didattica che voglia incrociare l’esperienza letteraria a quella giuridica.

La letteratura può offrire i modelli e trasmetterci conoscenze profonde, incarnate nel linguaggio e nella narrazione. La letteratura può allenare e tenere in esercizio la nostra capacità di piangere per chi non è uno di noi, per chi non è simile a noi. Cosa saremmo se non riuscissimo a dimenticare noi stessi, almeno parte del tempo? Cosa saremmo se non fossimo capaci di imparare? Di perdonare? Di diventare diversi da quelli che siamo? Raccontare una storia vuol dire: è questa la storia importante. Vuol dire ridurre l’estensione e la simultaneità del tutto a qualcosa di lineare, a un tragitto. Essere un individuo morale significa prestare, essere obbligato a prestare, un certo tipo d’attenzione.

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Questo ampio e profondo bacino di pensiero ha offerto la base teorica per avviare, a partire dal 2009, la nutrita serie di incontri e di pubblicazioni dedicati al binomio «Giustizia e Letteratura» cui si è dedicato un folto gruppo di professori, giovani ricercatori, scrittori, critici letterari coordinati dal Centro Studi Federico Stellasulla Giustizia penale e la Politica criminale dell’Università Cattolica di Milano, oggi ASGP. Nella scelta iniziale di denominare «Giustizia e Letteratura» (intenzionalmente, entrambe con l’iniziale maiuscola) un tale percorso (e i libri che ne sono nati cammin facendo), si è espresso l’intendimento di abbracciare un’area più vasta e profonda rispetto a quanto comunemente oggetto del filone di esperienze scientifiche e didattiche internazionali identificato con l’espressione Lawand Literature.

Il proposito è quello di fecondare con la parola “Giustizia” lo sguardo sulle opere letterarie, e quindi la prospettiva degli stessi scrittori e letterati chiamati a partecipare a questa iniziativa e a portare la loro testimonianza di anni di studi su autori e opere. È solo dopo il paziente ascolto dei risultati espressivi di una tale seminagione operata sul fertilissimo terreno della letteratura che i giuristi (per lo più penalisti) fanno sentire la loro voce.

Chi si occupa e a volte “gestisce” in prima persona la giustizia penale è ben memore della tormentata storia della cosiddetta penalità. L’educazione all’attenzione che egli si attende di trarre dalla frequentazione e penetrazione dei testi letterari deve allora già esercitarsi nei confronti di questi.

Occorre addestrarsi al contenimento del vizio professionale della smania regolativa sulla quale incombe sempre, più o meno subdolamente, la tentazione “imperialistica” di “dettare legge” ai propri interlocutori convocati “in dialogo”. L’impegno, per il giurista, è allora quello di frenare l’istinto di avventarsi sulle mille sembianze della realtà narrata per imprimere una direzione univoca e rassicurante alle potenzialità metamorfiche del proprio oggetto “umano”.

Del resto, in una delle fonti frequentate dalle teorizzazioni gius-letterarie, la Poetica di Aristotele, si afferma che il compito del poeta è proprio quello di dire le cose possibili «secondo verosimiglianza e necessità» e in ciò risiederebbe la differenza tra lo storico e il poeta visto «che l’uno dice le cose accadute e l’altro quelle che potrebbero accadere». Aristotele attribuisce peraltro alla poesia e, quindi alla letteratura, una «nobiltà» superiore rispetto alla storia, «perché la poesia tratta piuttosto dell’universale, mentre la storia del particolare».

Da questo passo sempre la Nussbaum ha tratto una serie di considerazioni interessanti sul ruolo della letteratura per la prospettiva del giurista e per il «pensare pubblico». Ha rilevato in particolare come la narrativa abbia l’attitudine a sollecitare i lettori a «mettersi al posto di persone di vario tipo e di assimilarne le esperienze». In campo giuridico una certa dotazione di capacità immaginative è indispensabile per avvedersi dei diversi effetti delle decisioni e avere quindi anche piena cognizione delle responsabilità derivanti dall’esercizio delle proprie libere scelte professionali, istituzionali e personali.

(*) Gabrio Forti, Direttore dell’Alta Scuola “Federico Stella” sulla Giustizia Penale dell’Università Cattolica (ASGP) e socio corrispondente dell’Accademia dei Lincei
* Tratto dal libro dal libro di Gabrio Forti, Il tempo della parola giusta. Scritti di diritto penale, criminologia e letteratura, a cura di Arianna Visconti e Matteo Caputo (Vita e Pensiero), che sarà presentato martedì 25 febbraio in Università Cattolica a Milano con la Rettrice Elena Beccalli, il filosofo Silvano Petrosino, Giovanni Canzio, Primo Presidente emerito della Corte Suprema di Cassazione, e altri ospiti.

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