Opinioni

Gli effetti dell’evasione contestata ai social network

di Dario Stevanato

3' min read

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L’evasione Iva contestata dalla procura di Milano a “X” e ancor prima a Meta si basa su un teorema che potrebbe essere esteso ai gestori di altre piattaforme digitali, come motori di ricerca e piattaforme di scambio: l’idea è che, dietro all’accesso formalmente gratuito a social network o altre interfacce, si celi una transazione commerciale verso corrispettivo.

L’assunto per cui la creazione del valore, per le imprese digitali, dipenderebbe esclusivamente dalla partecipazione degli utenti alle interfacce e dalla loro profilazione per fini pubblicitari, sembra fin qui aver trascurato che i dati personali degli utenti rappresentano per le imprese solo uno dei fattori della produzione – insieme a brevetti, algoritmi, ingegneri informatici – e che esso non resta, come si credeva, privo di ricompensa. Al contrario, il consenso all’utilizzo dei dati è remunerato “in natura”, col diritto di usare l’interfaccia digitale, in una sorta di baratto tra informazioni caricate dagli utenti e servizi forniti della piattaforma.

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Se a prima vista la fruizione dell’interfaccia digitale è gratuita, in realtà l’utente presta il suo consenso allo sfruttamento dei suoi dati e informazioni personali per potersi avvalere delle possibilità offerte dall’interfaccia, come restare in contatto con altri utenti, scambiare informazioni ed esperienze, vendere e acquistare beni e servizi. Si tratta di possibilità che hanno un valore e che vengono remunerate – secondo la tesi accertativa – proprio attraverso i dati personali che gli utenti, più o meno consapevolmente, consentono al gestore della piattaforma di utilizzare.

Che dietro all’apparente gratuità di social network e altre interfacce possa esservi uno scambio di prestazioni, di cui l’una è il corrispettivo dell’altra, traspare anche dai lavori della Commissione Europea e dell’Ocse, dove si era argomentato che il valore derivante dalla partecipazione attiva degli utenti non è in realtà creato dal gestore della piattaforma, bensì appunto dagli utenti, assimilabili a “fornitori” ricompensati attraverso la prestazione di un servizio (solo formalmente) gratuito.

Una tale ricostruzione, pur non priva di logica, suscita interrogativi e potrebbe risultare scomoda anche per il fisco italiano. Mancando un corrispettivo in denaro non è facile attribuire un valore monetario all’uso delle interfacce digitali, se non forse presumendo che lo stesso sia pari a quello dei dati caricati dagli utenti, stimabile a partire dalle transazioni di mercato che potrebbero riguardarli. In alternativa, si potrebbe assumere un valore pari al prezzo dell’abbonamento che le interfacce offrono per una navigazione senza utilizzo dei dati personali per fini pubblicitari.

Alle difficoltà di stima si aggiungerebbero aggravi amministrativi e costi per le piattaforme digitali: esse dovrebbero addebitare l’Iva sui servizi erogati agli utenti ma ragioni commerciali rendono poco plausibile che l’imposta sul consumo possa essere chiesta in pagamento agli utenti, anche perché la stessa potrebbe ritenersi già ricompresa nel valore attribuibile al consenso all’utilizzo dei dati personali.

In astratto, vi potrebbero essere conseguenze anche per gli utenti delle interfacce digitali: se si ritiene che l’utente della piattaforma riceva, a fronte del consenso all’utilizzo dei suoi dati, una controprestazione valutabile economicamente, la stessa andrebbe allora tassata nei suoi confronti come reddito in natura derivante da obblighi di fare, non fare e permettere. Gli accertamenti Iva a “X” e a Meta dovrebbero cioè innescare, per coerenza, controlli di massa nei confronti di milioni di utenti, per evasioni – prese singolarmente – di importo bagatellare, il cui più immediato effetto sarebbe la paralisi dell’Amministrazione finanziaria, e che appaiono perciò inconcepibili oltre che imbarazzanti da gestire sul piano politico.

Resta il fatto che il teorema degli inquirenti milanesi mina la narrazione che ha fin qui prevalso, e potrebbe paradossalmente indebolire la policy fiscale dell’Italia nei confronti delle imprese digitali. L’idea che queste siano dedite al saccheggio dei dati degli utenti e del valore da essi creato con la partecipazione alle interfacce fa da sfondo alla digital services tax italiana sui ricavi di tali imprese, ma risulterebbe contraddetta: se gli utenti delle piattaforme vengono ricompensati attraverso i servizi digitali cui possono accedere, non vi è alcun saccheggio né alcun “valore” prodotto sul territorio nazionale sottratto alla tassazione, se non quello rappresentato dal “reddito in natura” insito nei servizi da essi goduti. Gli accertamenti Iva ai social network potrebbero insomma indebolire, anche sul piano dei rapporti internazionali con altri Stati, la già precaria logica che sorregge l’imposta sui servizi digitali.

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