Gli effetti paradossali dei referendum sul lavoro
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La Corte Costituzionale ha ritenuto ammissibili i referendum promossi dalla CGIL, che questa primavera chiameranno quindi gli elettori italiani a scegliere se abrogare parti importanti della riforma del diritto del lavoro del 2015, nota come Jobs Act.
Due dei quattro quesiti referendari in questione si propongono di modificare la disciplina sanzionatoria per i licenziamenti individuali illegittimi. L’iniziativa ha un indubbio valore politico, ma quale sarebbe il suo effettivo impatto giuridico? Probabilmente molto inferiore di quello che si può immaginare.
Il primo quesito intende abrogare la parte di Jobs Act che aveva introdotto come rimedio “normale” ai licenziamenti individuali illegittimi un risarcimento che aumentava all’aumentare della durata del rapporto di lavoro (il sistema delle cosiddette “tutele crescenti”), prevedendo la reintegrazione quasi esclusivamente in caso di discriminazione, o di altri motivi nullità del recesso previsti dalla legge.
Tuttavia l’eventuale abrogazione di tali norme, attualmente applicabili ai rapporti di lavoro costituiti dopo il 7 marzo 2015, non ripristinerebbe affatto la reintegrazione nel posto di lavoro come sanzione standard per i licenziamenti invalidi; l’introduzione di una indennità risarcitoria in caso di invalidità dei licenziamenti era infatti già stata introdotta dalla riforma Fornero, applicabile ai rapporti di lavoro più vecchi, che limita le ipotesi di reintegrazione (oltre che nei già citati casi di nullità) ai casi di insussistenza del fatto su cui il licenziamento si basa, o qualora il licenziamento sia originato da comportamenti che la contrattazione collettiva considera punibili con sanzioni meno gravi.
Se è pur vero che il Jobs Act aveva ridotto sulla carta l’ambito di operatività del rimedio reintegratorio al di fuori delle ipotesi di nullità del recesso (richiedendo a tali fini la prova diretta della insussistenza del fatto contestato al lavoratore), va però anche detto che la giurisprudenza, mediante varie decisioni della Corte di Cassazione, ha di fatto ripristinato la reintegrazione anche nei casi in cui i vizi del licenziamento siano meno lampanti (ad esempio nel caso in cui, in un licenziamento disciplinare, il fatto addebitato, pur sussistente, non venga giudicato sufficientemente grave).


