Opinioni

Gli effetti paradossali dei referendum sul lavoro

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La Corte Costituzionale ha ritenuto ammissibili i referendum promossi dalla CGIL, che questa primavera chiameranno quindi gli elettori italiani a scegliere se abrogare parti importanti della riforma del diritto del lavoro del 2015, nota come Jobs Act.

Due dei quattro quesiti referendari in questione si propongono di modificare la disciplina sanzionatoria per i licenziamenti individuali illegittimi. L’iniziativa ha un indubbio valore politico, ma quale sarebbe il suo effettivo impatto giuridico? Probabilmente molto inferiore di quello che si può immaginare.

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Il primo quesito intende abrogare la parte di Jobs Act che aveva introdotto come rimedio “normale” ai licenziamenti individuali illegittimi un risarcimento che aumentava all’aumentare della durata del rapporto di lavoro (il sistema delle cosiddette “tutele crescenti”), prevedendo la reintegrazione quasi esclusivamente in caso di discriminazione, o di altri motivi nullità del recesso previsti dalla legge.

Tuttavia l’eventuale abrogazione di tali norme, attualmente applicabili ai rapporti di lavoro costituiti dopo il 7 marzo 2015, non ripristinerebbe affatto la reintegrazione nel posto di lavoro come sanzione standard per i licenziamenti invalidi; l’introduzione di una indennità risarcitoria in caso di invalidità dei licenziamenti era infatti già stata introdotta dalla riforma Fornero, applicabile ai rapporti di lavoro più vecchi, che limita le ipotesi di reintegrazione (oltre che nei già citati casi di nullità) ai casi di insussistenza del fatto su cui il licenziamento si basa, o qualora il licenziamento sia originato da comportamenti che la contrattazione collettiva considera punibili con sanzioni meno gravi.

Se è pur vero che il Jobs Act aveva ridotto sulla carta l’ambito di operatività del rimedio reintegratorio al di fuori delle ipotesi di nullità del recesso (richiedendo a tali fini la prova diretta della insussistenza del fatto contestato al lavoratore), va però anche detto che la giurisprudenza, mediante varie decisioni della Corte di Cassazione, ha di fatto ripristinato la reintegrazione anche nei casi in cui i vizi del licenziamento siano meno lampanti (ad esempio nel caso in cui, in un licenziamento disciplinare, il fatto addebitato, pur sussistente, non venga giudicato sufficientemente grave).

In conclusione, per quanto riguarda la possibilità di reintegrazione dei lavoratori ingiustamente licenziati, l’abrogazione di questo pezzo di Jobs Act riporterebbe le lancette ai tempi della Legge Fornero, ma sicuramente non introdurrebbe sul punto cambiamenti rivoluzionari rispetto alle tutele attuali e alla loro applicazione nei tribunali.

Se poi si passa a esaminare l’entità dei possibili risarcimenti per un licenziamento ingiusto, l’eventuale successo del referendum potrebbe perfino avere effetti paradossali. Il meccanismo automatico delle “tutele crescenti” è infatti stato dapprima corretto al rialzo per legge dal “Decreto Dignità”, e successivamente cancellato dalla Corte Costituzionale, con il risultato che oggi il risarcimento può variare da un minimo di 6 a un massimo di 36 mensilità, non più in base a una formula, ma con scelta discrezionale da parte del Giudice, che di fatto è spesso basata anche sulla durata del rapporto. Diversamente, i risarcimenti previsti dalla Legge Fornero prevedono normalmente un risarcimento ricompreso fra 12 e 24 mensilità, discrezionale ma sempre da motivare sulla base di durata del rapporto e dimensioni del datore di lavoro.

In definitiva, l’eventuale successo del primo dei referendum in questione potrebbe perfino peggiorare le aspettative risarcitorie dei lavoratori con maggiore anzianità aziendale.

Il secondo referendum abrogativo, che intende intervenire sulla legge fondamentale in tema di licenziamenti individuali, solo marginalmente toccata dal Jobs Act, propone invece di sopprimere il più basso limite risarcitorio massimo (6 mesi) applicabile ai licenziamenti nelle imprese che occupano fino a 15 dipendenti nell’unità produttiva del dipendente licenziato, che sono escluse dalle regole risarcitorie sopra accennate. Se il referendum avesse successo, si tratterebbe di un cambiamento non irrilevante, ma neanche in questo caso “rivoluzionario”: va infatti ricordato che già oggi (per le imprese più grandi fra le “piccole”) il limite massimo può, per i lavoratori con anzianità superiore a 10 o 20 anni, essere elevato rispettivamente fino a 10 o fino a 14 mensilità.

In definitiva, l’ipotesi di controriforma per via referendaria delle tutele in materia di licenziamenti – che comunque dovrà superare il non facile ostacolo del quorum dei votanti - non sarebbe una grande rivoluzione. Il Jobs Act, che ha avuto il merito di tipizzare e rendere prevedibili i risarcimenti per i licenziamenti invalidi, è stato sul punto già in parte smantellato, e l’annoso tema della produttività delle imprese italiane (con annessa possibilità di aumento dei salari) appare oggi più urgente.

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