Il blocco a TikTok e il bavaglio al «free speech»
Il neo insediato Presidente Trump è intervenuto prorogando lo stop alle attività del social network
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Tic Toc. Il tempo scorre. Sembrava arrivata l’ora di TikTok, il social media da 170 milioni di utenti nei soli Stati Uniti. Lo stop alle attività a partire dal 19 gennaio in virtù della legge bypartisan approvata dal Congresso americano (il Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act del 2024), che intende tutelare la sicurezza nazionale (e la democrazia) dalle possibili interferenze di superpotenze nemiche in controllo di dati di milioni di cittadini americani. Stop, dunque, a TikTok in quanto controllata dalla cinese Bytedance, tenuta, per diritto di quello Stato, a collaborare col Governo e la sua intelligence (si legga China Inc.: How the Rise of the Next Superpower Challenges America and the World di Ted Fishman).
Uno stop and go, in realtà. Infatti, dopo che la Corte Suprema degli Stati aveva dato il via libera alla legge, e al divieto, decidendo sul caso TikTok v. Garland il 17 gennaio, è intervenuto il salvataggio da parte del neo insediato Presidente Trump. Un salvataggio preannunciato dallo stesso Trump e preannunciabile, se è vero che il Congresso, dopo aver posticipato di 270 giorni gli effetti del divieto, ha anche messo nelle mani del Presidente neo-eletto gli strumenti per porvi rimedio, almeno temporaneamente (con rinvii a tempo definito).
Lo stop and go a TikTok non è, tuttavia, da intendersi come stop and go alla libertà di espressione, al free speech, clausola potente con cui si apre il Bill of Rights statunitense (il Primo emendamento alla Costituzione americana). In questa sequenza dinamica e apparentemente contraddittoria, infatti, la decisione della Corte Suprema ci offre alcuni punti fermi.
Almeno due.
Il primo. La Corte rigetta la tesi, sostenuta da TikTok, ma anche da utenti del social network, che la legge, e la sua applicazione al social network, siano contrarie alla free speech clause e, dunque, incostituzionali. In gioco, è vero, vi è una tecnologia dalle capacità trasformative («a technology with transformative capabilities») e questa novità impone alla Corte di maneggiare con cautela i propri precedenti – davanti alle questioni totalmente nuove, ammoniva il giudice Frankfurter nel 1944 misurandosi con le novità tecnologiche dell’epoca, «we should take care not to embarass the future». Eppure, la risposta della Corte si muove, abbastanza tranquillamente, nel solco dei propri precedenti: nel dare per implicito che il caso riguardi la libertà di espressione; nel dare importanza al fatto che il divieto, e la sua giustificazione, non dipendano dai contenuti che vengono espressi sul social network (la legge approvata dal Congresso è, dunque, una «content-neutral law»); nell’attenersi a un livello di scrutinio intermedio, centrato sulla presenza di un importante interesse governativo e della proporzionalità tra questo e le misure adottate (si veda la famosissima footnote n. 4 della Carolene Products Co., 1938).
