Il carcere a vita riemerge nella sua variante più crudele: l’ergastolo ostativo
L’auspicio è che la Corte costituzionale torni ad affermare l’unico criterio costituzionalmente vincolante soprattutto in materia penitenziaria: l’esclusione di rigidi automatismi normativi
di Simone Lonati *
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Scadenza pena definitiva: 31.12.9999. Così è indicata la parola “mai” nella casella del fine pena dei condannati all’ergastolo. Eppure quella data che sta a indicare una pena destinata a coincidere, nella sua durata, con l’intera vita del condannato, può assumere un significato ancora più crudele: senza speranza.
Vi sono, infatti, nel nostro ordinamento due tipologie di ergastolo e altrettante di ergastolani: i comuni e, accanto ad essi, i peggiori tra i peggiori, gli ostativi. I primi sono condannati a scontare una pena perpetua: costoro, tuttavia, conservano il diritto a che il protrarsi della pretesa punitiva dello Stato sia periodicamente riesaminata e, qualora abbiano dato prova di partecipare efficacemente al programma rieducativo, possono progressivamente accedere a quegli istituti trattamentali per un graduale reinserimento nel mondo libero.
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Gli altri, i cosiddetti uomini ombra, sono invece destinati a scontare un ergastolo che preclude qualsiasi possibilità di ritorno alla società: una pena perpetua, immutabile e sempre uguale a se stessa, da cui è possibile sottrarsi solo collaborando utilmente con la giustizia. Per costoro, in forza di una presunzione legale di persistente pericolosità sociale derivante esclusivamente dall’omessa collaborazione, la possibilità di fruire dei benefici penitenziari non si collega all’effettiva partecipazione al trattamento rieducativo ed ai progressi compiuti in vista del reinserimento sociale, ma unicamente alla disponibilità ad un atteggiamento processuale (in concreto: la denuncia di altri) che, con il parametro costituzionale della rieducazione, ha davvero poco a che spartire. Per costoro, e solo per costoro, ogni giorno trascorso è un giorno in più (e non in meno) di detenzione.
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