Il «paradosso» temporale di Contrada
di Giovanni Negri
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Ancora una volta il caso Contrada. Ancora una volta il concorso in associazione mafiosa. La decisione della Corte di cassazione, per ora nota solo nel dispositivo, e sarà invece assai interessante leggere le motivazioni con le quali si chiude (?) una vicenda che ha appassionato l’opinione pubblica e diviso gli operatori del diritto, mette nero su bianco la revoca della condanna a 10 anni di carcere dell’ex numero 2 del Sisde, Bruno Contrada. Dà in questo modo esecuzione a un’altra sentenza, quella della Corte europea dei diritti dell’uomo, che, investita della vicenda, la difesa Contrada lamentava la violazione dell’articolo 7 della Convenzione (disposizione che sancisce il divieto di condanna per una condotta che, al tempo della commissione, non costituiva reato), aveva accertato che, effettivamente, violazione c’era stata.
Allora, era l’aprile del 2015, i giudici di Strasburgo risposero in maniera negativa alla domanda capitale: all’epoca dei fatti ascritti a Contrada, accusato di permeabilità a sollecitazioni mafiose, la legge definiva in maniera chiara il reato di concorso esterno in associazione mafiosa? Il tribunale di Palermo aveva ritenuto di sì e disposto la condanna, nel 1996, per fatti compiuti tra il 1979 e il 1988; condanna poi annullata in appello, ma confermata (dopo rinvio) dalla stessa Cassazione. Davanti ai giudici nazionali aveva, cioè, retto un impianto accusatorio per il quale Contrada aveva in più occasioni, in qualità prima di ufficiale di polizia e poi di agente dei servizi segreti civili, fornito informazioni riservate sulle indagini in corso a esponenti di vertice dell’associazione mafiosa Cosa Nostra e interferito con alcune importanti operazioni svolte dai nuclei investigativi antimafia.
Trasportato il caso in sede internazionale, la Corte dei diritti dell’uomo aveva stabilito che, sino al 1994, quando la stessa Cassazione, a Sezioni unite, con la sentenza Demitry, aveva dato pieno ingresso al reato nell’ordinamento giuridico italiano, la giurisprudenza non si fosse consolidata. Il Governo italiano aveva sostenuto il contrario, sottolineando che, sin dalla fine degli anni Sessanta, si era sviluppata una giurisprudenza precisa; tesi, però, contestata dai giudici europei che misero in luce come quelle sentenze mettevano sì in luce l’esistenza di un’attenzione dei giudici al concorso esterno, ma non in associazione mafiosa, quanto piuttosto alla cospirazione politica e all’associazione a essa finalizzata.
Conclusione? All’epoca dei fatti contestati a Contrada il reato non era stato delineato, né dalla legge, né dalla giurisprudenza. Solo dal 1994 se ne sarebbe potuto parlare, ma non era il caso di Contrada che, forte del giudizio, provò una prima volta a chiedere la revoca della condanna, ma la Corte d’appello di Palermo, respinse come inammissibile l’istanza; di qui il ricorso in Cassazione e il verdetto di ieri.
Che, se per certi versi suona come un monito alla ritrosia dell’Italia a dare esecuzione alla sentenza di Strasburgo, per lo stesso Contrada adesso ha l’eco di una beffa. Perché, tra un ricorso e l’altro, Contrada la condanna l’ha già finita di scontare. E adesso nei suoi confronti la pronuncia avrà un effetto limitato. L’avvocato difensore ha preannunciato l’intenzione di chiedere il reintegro in polizia che, se accolto, ripristinerebbe il diritto alla pensione, come pure cadrà l’interdizione dai pubblici uffici.


