Il problema della “ostatività” che racchiude in sé impossibilità, sfiducia e automatismo
Il concetto di ostatività impedisce qualsiasi altra valutazione e lascia tutto all’applicazione della preclusione normativa
di Mauro Palma *
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A far riflettere dovrebbe essere proprio il concetto che si racchiude nella parola “ostatività”. Prima ancora di vederne la sua applicazione come connotante la più grave delle sanzioni che il nostro codice prevede – l’ergastolo – così come avvenuto nel complesso e un po’ confuso dibattito seguito al non rinvio alla Grande Camera della Corte europea per i diritti umani della sentenza Viola c. Italia.
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Il termine “ostatività” racchiude in sé impossibilità, sfiducia e automatismo perché impedisce qualsiasi altra valutazione e lascia il tutto all’applicazione, automatica appunto, della preclusione normativa.
L’impossibilità è quella della valutazione di un qualche processo di modificazione: nessuna ipotesi di riferirsi a un insieme di indicatori e parametri, nessuna considerazione del percorso che una persona possa aver compiuto negli anni della esecuzione della pena inflitta, perché tutto è sussunto da quell’unico parametro che la norma ostativa pone.
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La sfiducia è implicita nel privare il magistrato della possibilità di accertare, considerare e decidere, quasi a voler evitare il rischio di un’impostazione troppo concessiva o a voler tutelarlo da possibili pressioni o intimidazioni, in ciò dichiarandone una debolezza nell’esercizio della propria funzione. L’automatismo è nell’ipotesi che il reato commesso o il non adeguarsi all’unica ipotesi che la norma prevede per rimuovere l’ostatività, siano il parametro unico e decisivo per stabilire la pericolosità presunta della persona qualora benefici di un qualche istituto previsto dall’ordinamento in funzione del reinserimento sociale.

