Il salvataggio dei migranti e gli obblighi degli Stati, un po’ di luce sulle norme
In occasione delle risorgenti polemiche tra i governi italiano e francese, sono state fatte affermazioni molto imprecise circa gli obblighi degli Stati coinvolti, a vario titolo, nelle operazioni di soccorso ai migranti. Sono necessari alcuni chiarimenti.
di Stefano Zunarelli
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In occasione delle risorgenti polemiche tra i governi italiano e francese, sono state fatte affermazioni molto imprecise circa gli obblighi degli Stati coinvolti, a vario titolo, nelle operazioni di soccorso ai migranti. Sono necessari alcuni chiarimenti.
Il salvataggio di persone in pericolo è un obbligo per il comandante della nave. Questo principio tradizionale del diritto marittimo è sancito da varie convenzioni internazionali: Solas (del 1914); Sar (del 1979); Unclos (del 1982) e Salvage (del 1989). Un emendamento alla Solas ed alla Sar del 2004 precisa che lo Stato responsabile della zona di ricerca e salvataggio in cui viene prestata assistenza assume la responsabilità di vigilare affinché le persone soccorse siano sbarcate dalla nave che li ha raccolti e condotte in luogo sicuro («place of safety»).
I problemi sorgono quando, come è avvenuto nel caso delle navi delle Ong di cui si discute in questi giorni, le autorità dello stato competente per la zona Sar in cui è avvenuto il salvataggio (Libia e Malta) non indicano un “luogo sicuro” in cui la nave possa sbarcare i migranti soccorsi.
La Convenzione non dice esplicitamente come debba comportarsi il comandante della nave in questo caso. Qualcuno ha affermato che l’obbligo incombe sullo Stato del porto più vicino, oppure che il comandante della nave è libero di indirizzarsi verso il “porto sicuro” che ritiene più agevole da raggiungere.
A ben vedere, così non è.


