Finanza & Regole

Investimenti e mine antiuomo, quel passo indietro delle autorità di vigilanza

Il caos si poteva evitare se a redigere e ad aggiornare la black list con le società da non inserire nei portafogli fossero state le istituzioni

di Gianfranco Ursino

(Adobe Stock)

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Legislatore, Mef e in particolare le autorità di vigilanza, sul tema dei divieti di finanziamento delle società legate al business delle mine antipersona e delle bombe a grappolo, anziché giocare di anticipo hanno preferito rincorrere quella che ormai è una vera e propria emergenza per gli operatori finanziari e di conseguenza per gli investitori finali. La confusione, che ora regna sovrana tra gli intermediari finanziari, si poteva evitare se a redigere e ad aggiornare la black list con le società da non inserire nei portafogli di investimento fossero state le authority competenti. Come del resto era inizialmente previsto.

Una lista ufficiale gestita da un’istituzione chiamata poi a vigilare lei stessa con elementi oggettivi sull’operato di banche, Sim, società di gestione di fondi, emittenti di Etf, compagnie assicurative, fondi pensione e altri investitori istituzionali come le Fondazioni bancarie. Ma andiamo con ordine.

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Come emerge fin dai primi atti parlamentari, risalenti al 2020, l’articolo 3, comma 3, della Legge 220, poi definitivamente approvata il 9 dicembre 2021, nell’individuare i compiti dell’autorità di vigilanza era previsto che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, detti organismi istituissero l’elenco delle società “proibite”, indicando anche l’ufficio di Banca d’Italia responsabile della pubblicazione annuale della black list.

Successivamente, nel corso dei lavori parlamentari, in extremis il comma 3 è sparito dal testo del provvedimento poi approvato. Il 4 novembre 2021 durante l’esame della proposta di legge in Commissione Finanze della Camera, Federico Freni, all’epoca sottosegretario al Mef del Governo Draghi, aveva chiesto a nome dell’Esecutivo di apportare delle modifiche al testo già approvato al Senato, affermando che non andavano ad incidere sull’impianto del provvedimento.

Con specifico riferimento alla redazione e pubblicazione della lista da parte di Banca d’Italia, il sottosegretario Freni affermava che il provvedimento fosse suscettibile di determinare impatti sulla finanza pubblica con oneri da coprire dal Mef, Banca d’Italia, Ivass e Covip.

C’è da chiedersi se tra i dipendenti già stipendiati del Ministero e delle authority non ci fosse nessuno da dedicare alla compilazione e all’aggiornamento della lista. Meglio adesso rincorrere gli operatori che senza un elenco ufficiale si muovono in ordine sparso. Le tre autorità di vigilanza si sono limitate a dare lo scorso mese di luglio delle istruzioni agli intermediari finanziari che all’atto pratico possiamo dire non essere sufficienti a dipanare tutti i dubbi. Infine agli operatori finanziari va ricordato che non possono lavarsi le mani. L’articolo 4 della legge attualmente in vigore prevede che gli intermediari provvedono ad escludere dai «prodotti offerti» ogni componente che costituisca supporto finanziario alle società incluse nel predetto elenco. Tutti i prodotti offerti... e non solo alcuni.

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  • Gianfranco Ursino

    Gianfranco UrsinoResponsabile Plus24

    Luogo: Milano

    Argomenti: Fondi comuni, Etf, Assicurazioni, Conti correnti, Conti deposito, Mutui, Polizze fideiussorie, Anatocismo, Usura, Risparmio postale, Libretti Coop, Banche, Borsa, Consob, Banca d’Italia, Abf, Acf, Oam, Ocf, Consulenza finanziaria, Fondi pensione, Casse di previdenza, Fintech

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