L’ergastolo ostativo, un istituto destinato (forse) a sgretolarsi
L’ergastolo ostativo muove da un presupposto empiricamente infondato: mancata collaborazione uguale (sempre) a persistente pericolosità sociale
di Emilio Dolcini *
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Anche l’ergastolo, come in passato la pena di morte, è destinato – un giorno – ad uscire di scena. Per ora, tuttavia, in Italia, questo processo è solo avviato, nella forma di una graduale modificazione dei caratteri attribuiti all’ergastolo dal legislatore del 1930. Originariamente concepito come segregazione perpetua e definitiva dalla società esterna, l’ergastolo ha progressivamente ha perduto tale connotato: la perpetuità della pena è diventata solo eventuale, offrendosi al condannato la possibilità di accedere (dopo almeno 26 anni) alla liberazione condizionale, al culmine di un percorso di progressiva preparazione alla libertà segnato da alcuni ’benefici’ penitenziari.
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Rimane però una pena ineluttabilmente perpetua: l’ergastolo ostativo, che si applica a chi, condannato per reati gravissimi, per lo più reati di mafia o di terrorismo, non collabori con la giustizia (in particolare, ai fini dell’accertamento dei fatti e dell’individuazione dei responsabili).
Al centro dell’odierno dibattito sull’ergastolo ostativo, si colloca una sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Viola c. Italia, pronunciata il 13 giugno 2019, ora definitiva, dopo il rigetto della domanda di rinvio alla Grande Chambre) che ha condannato l’Italia per violazione di divieto di trattamenti inumani (art. 3 CEDU): per la Corte di Strasburgo una pena perpetua è compatibile con il principio di umanità della pena solo se ’riducibile’, a condizione cioè che lasci al condannato una «possibilità concreta e realistica» di ritrovare un giorno la libertà.
Detto diversamente, per la Corte ad ogni condannato, anche all’autore dei reati più gravi, deve essere riconosciuto un ’diritto alla speranza’: una condizione che non si realizza per il condannato all’ergastolo ostativo.
Il prossimo 22 ottobre sull’ergastolo ostativo dovrà pronunciarsi ¬– in relazione alla finalità rieducativa della pena (art. 27 co. 3 Cost.) – la Corte costituzionale, in una decisione non formalmente vincolata a quanto stabilito dalla Corte Edu, ma che non potrà non tener conto di quella decisione: il dialogo tra le Corti non può interrompersi.
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