L’ex che perde la casa familiare paga comunque l’assegno per i figli
Non è possibile soddisfare in via diretta l’obbligo del mantenimento, ma l’attribuzione dell’alloggio può ridurre il mensile per il partner
di Selene Pascasi
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I punti chiave
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L’assegnazione della casa familiare a uno o all’altro genitore, quando finisce l’unione tra marito e moglie o tra partner non sposati, incide sensibilmente sugli equilibri economici degli ex. Ma non per questo vale a soddisfare in via diretta l’obbligo di pagare un contributo al mantenimento dei figli, che grava sul genitore costretto – a prescindere dall’eventuale titolo di proprietà o di comproprietà sull’immobile (Cassazione, 1642/2022) – a reperire un’altra sistemazione, sobbarcandosene i costi. La circostanza dell’assegnazione della casa coniugale può però incidere sull’attribuzione e sulla quantificazione dell’assegno di mantenimento all’ex che l’ha ottenuta.
Del resto, come prevede l’articolo 337-sexies del Codice civile, la bussola che guida i giudici nel decidere sull’utilizzo della casa familiare dopo la separazione è il preminente interesse dei figli a restare nell’habitat dove vivevano in modo stabile e continuativo con i genitori, sposati o conviventi (Corte d’appello di Palermo, 535/2022). Ecco perché il godimento dell’abitazione familiare spetta al genitore presso il quale è fissata la residenza dei figli, così da preservarli da pregiudizievoli sconvolgimenti di ambiente e abitudini.
La funzione
L’assegnazione della casa familiare non è una sorta di concessione che uno dei genitori riserva ai figli ma realizza la precisa finalità della legge di proteggerli da traumi ulteriori che si aggiungerebbero a quelli già sofferti a seguito della crisi della relazione fra madre e padre. L’attribuzione della casa familiare al genitore collocatario dei figli non può quindi influire sull’obbligo dell’altro genitore di contribuire al mantenimento dei figli (Cassazione, ordinanza 1642/2022).
Dell’assegnazione della casa, invece, si deve tenere conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori. Così, l’attribuzione può incidere sull’assegno di mantenimento all’ex (Cassazione, 20858/2021). Non è invece possibile concedere la casa in godimento al genitore non collocatario dei figli solo perché l’altro non l’abbia chiesta e si voglia così ridurre il divario creatosi tra le parti per il mancato riconoscimento dell’assegno di divorzio. Infatti, non si può consentire l’assegnazione indipendentemente dalla collocazione dei figli (Cassazione, 40903/2021).
Con riguardo all’interesse dei figli, in caso di affidamento condiviso a domicilio paritetico e alternato, è possibile che a ogni genitore venga assegnata in via esclusiva una porzione di immobile purché frazionato in unità separate con ingressi distinti (Tribunale di Marsala, 7 ottobre 2021). E, se la famiglia viveva in affitto, l’assegnatario subentrerà automaticamente nel contratto di locazione assumendosene il complesso dei diritti e doveri (Tribunale di Nola, 196/2022).

