La collaborazione con la giustizia all’esame della Corte: le difficoltà della decisione
La Corte è chiamata a valutare se la mancata collaborazione con la giustizia sia una preclusione all’accesso ai benefici penitenziari fondata sulla constatazione per cui gli appartenenti al sodalizio mafioso si distaccano dalla realtà criminale solo rinnegandola o se essa comprima il ruolo del giudice nel favorire il percorso rieducativo
di Francesca Biondi *
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Dopo anni di silenzio l’istituto della collaborazione con la giustizia è al centro del dibattito pubblico, sia per effetto della condanna inflittaci dalla Corte europea dei diritti dell’uomo con la sentenza Viola, sia per l’attesa della decisione della Corte costituzionale che, il prossimo 22 ottobre, è chiamata a pronunciarsi su una questione “affine”.
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“Affine”, e non identica, perché la Corte europea si è occupata del c.d. “ergastolo ostativo”, ossia dell’impossibilità per gli ergastolani che non collaborano di accedere alla liberazione condizionale rendendo così la loro pena perpetua non solo de iure, ma anche de facto, mentre la Corte italiana dovrà valutare se contrasta con gli artt. 3 e 27 della Costituzione la norma che impedisce ai condannati per gravi reati non collaboranti di ottenere un permesso premio.
Non è una decisione facile quella che attende la Corte costituzionale.
Da un lato, certamente pesano gli argomenti spesi dalla Corte Cedu, per la quale la collaborazione non può essere condizione preclusiva alla liberazione condizionale, ossia all’unico istituto che rende l’ergastolo pena conforme al principio rieducativo. Secondo la Corte europea non si può subordinare alla collaborazione l’aspirazione dell’ergastolano ad uscire dal carcere: poiché la mancata collaborazione può essere dettata da varie ragioni (ad esempio, per non mettere a repentaglio la vita i propri cari), la valutazione sulla pericolosità sociale del detenuto dovrebbe essere sempre solo rimessa al giudice caso per caso.
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