Sostenibilità e competitività

La libertà d’azione degli amministratori nelle scelte gestorie

Il cambiamento climatico, le crisi finanziarie, il covid, i conflitti che dilaniano l’agenda delle diplomazie mondiali si pongono come fattori di disruption, offrendo una frammentazione desueta dopo decenni di fideistica confidenza nella globalizzazione

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L’attuale scenario globale di policrisi pone la centralità del trade off sostenibilità, oramai ineludibile nel contesto contemporaneo, vs. competitività, elemento cruciale nella transizione egemonica nel confronto geopolitico.

Il cambiamento climatico, le crisi finanziarie, il covid, i conflitti che dilaniano l’agenda delle diplomazie mondiali si pongono come fattori di disruption, offrendo una frammentazione desueta dopo decenni di fideistica confidenza nella globalizzazione.

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Al contrario, le molteplici transizioni in corso, su tutte quella ecologica e digitale – le cosiddette twin transitions – che si intersecano e si confrontano con le gravi contingenze dell’ambiente e delle risorse, perseguono l’obiettivo, che deve essere globale, di aprire nuovi spazi al progresso e all’inclusione sociale.

Ecco che i grandi temi dell’indipendenza energetica, delle energie rinnovabili, delle materie prime e della tecnologia – su tutte l’intelligenza artificiale –, condizionano quella competitività strategica che tutti i Paesi vogliono governare. Da qui nascono dazi, aiuti di Stato, misure di protezione, rilanciando nelle democrazie liberali la dialettica tra politica industriale ed economia di mercato.

Il Green Deal diventa il bersaglio perfetto: tacciato di ideologia e sovra regolamentazione, è ritenuto responsabile di aver stimolato una rischiosa extra domanda di strumenti finanziari green e di aver indebolito la competitività industriale europea, soprattutto l’automotive in Italia e Germania, a favore di economie come India e Cina. Eppure, non va sottovalutato il suo ruolo nel riorientare i capitali privati verso un’economia carbon neutral o al più low carbon.

Il fabbisogno finanziario necessario alla Ue per raggiungere i suoi obiettivi è infatti stimato dal rapporto Draghi in 800 miliardi l’anno. Una cifra che richiederà una più decisa partnership pubblico-privato e il completamento del mercato unico europeo, incluse l’Unione dei Mercati dei Capitali e l’Unione Bancaria.

Questo nuovo contesto impone alle imprese e ai loro amministratori un cambio di prospettiva. In Europa i due Pillars della Csrd, già attuata in Italia, e della CS3D, oggetto, insieme al Regolamento Tassonomia, del processo di semplificazione in calendario il 26 febbraio prossimo con il cosiddetto Pacchetto Omnibus, sinergicamente impongono alle imprese sopra una certa soglia specifici “doveri di informazione” e “doveri di condotta”.

La CS3D in particolare chiede alle società di integrare nelle strategie aziendali il dovere di diligenza, di redigere piani climatici, adottare codici di condotta e standard di sostenibilità nella tutela dei diritti umani e dell’ambiente, vincolanti anche per i partner con effetto a cascata su tutta la catena del valore. Non più soft law e i tradizionali codici etici volontari, ma hard law con norme di legge. La materia ha fatto il suo ingresso nel mondo del diritto, non senza suscitare dibattito.

Nasce la domanda su quale debba essere il ruolo del diritto nel governare tali processi, affinché le regole non limitino la libertà d’azione e la competitività delle imprese europee sui mercati internazionali.

Se si aderisce all’idea che il diritto trae la sua legittimazione ultima dalla società che esprime nel momento storico e, dunque, dalla sua assiologia, non può negarsi che oggi la sostenibilità vi sia entrata a pieno titolo. Ma nella mediazione tra gli interessi in gioco è implicita la misura della razionalità e della ragionevolezza.

Scopo del legislatore europeo è coniugare il Green Deal con la competitività delle nostre imprese nel lungo periodo. E nel breve? Qui si apre in modo delicato il tema della libertà d’azione degli amministratori nelle scelte gestorie, la cosiddetta business judgement rule, stella polare della libertà nell’azione gestoria e nell’adozione di assetti organizzativi, amministrativi e contabili sostenibili.

Un suo ridimensionamento dall’applicazione delle direttive ricordate sarebbe oltremodo azzardato. Un rischio che l’ultima versione dei Principi G20/Ocse sulla Corporate Governance (2023) sembra scongiurare, confermando la piena applicabilità della business judgement rule, sottolineandone l’importanza come criterio di equilibrio tra autonomia decisionale e responsabilità per la sostenibilità.

La conferma di questa posizione nel tempo potrebbe costituire un importante criterio di bilanciamento dei valori in gioco. Infatti, nel prossimo futuro sempre più imprese utilizzeranno canali alternativi e mercati privati per ottenere capitali. Per avere la fiducia di questi investitori, molto attenti alla sostenibilità e anche alla competitività, si dovranno costruire modelli di business capaci di integrare entrambi i fattori.

Professore ordinario di Diritto privato all’Università di Bologna

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