La nuova vita dell’ex? Quando per la difesa è «un fatto ingiusto»
La Cassazione deve ancora ricordareche ciascuno, senza distinzioni di genere, è libero nelle proprie scelte personali
di Patrizia Maciocchi
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Una reazione al “fatto ingiusto” di essere stato lasciato, una tempesta emotiva scatenata dalla gelosia, l’incapacità di accettare l’ennesimo fallimento nella vita. Sono ancora questi, a distanza di oltre 40 anni dall’abolizione del delitto d’onore, gli argomenti spesi in Cassazione per ottenere uno sconto di pena per chi maltratta, uccide le donne o compie vendette “trasversali”.
E la Suprema corte è costretta a ricordare che lo stato d’ira e il requisito dell’ingiustizia del fatto vanno valutati «con riferimento alle regole che la società civile si è data nel momento storico nel quale il reato è stato commesso».
Lo scrivono i giudici nella sentenza 10386/2022, dove la tesi della difesa - di un uomo che aveva ucciso il nuovo compagno della sua ex - sembra ferma nel tempo. Un omicidio - visto come reazione ad un “fatto ingiusto” - maturato in un contesto nel quale «è naturale, nella logica di un rapporto conflittuale, caratterizzato da questa gelosia accecante, che succeda questo fatto grave». Il comportamento della vittima, che aveva preso il posto dell’imputato nella vita dell’ex, andava considerato come «contrario a regole di carattere morale». Il “fatto ingiusto” stava in una relazione nata malgrado il parere negativo dell’imputato.
Cambiare vita è un diritto
La Cassazione riporta il calendario al 2022. E sottolinea che la giurisprudenza «che è chiamata a riconoscere le regole sociali e non a darle» ha registrato l’evoluzione del concetto di infedeltà negli anni. Si è passati da una concezione del matrimonio come vincolo giuridico, a quella del matrimonio come forma di legame sentimentale. Ma «certamente non è mai stata considerata come ingiusta la condotta di chi intraprende una relazione affettiva con una persona che in passato aveva già avuto un’altra relazione». Viene così reso noto che cambiare vita è l’esercizio di un diritto, «il rilievo dato dalla prospettazione difensiva al consenso alla nuova relazione che spetterebbe al partner abbandonato - si legge nella sentenza - è del tutto estraneo al comune sentire e alle regole di convivenza comunemente riconosciute, laddove ha assunto rilievo, piuttosto la valorizzazione della libertà di ciascuna persona, senza distinzione di genere, nelle scelte che riguardano le relazioni personali».
La gelosia motivo futile
Uno sconto di pena, secondo il suo legale, lo meritava anche l’imputato che aveva sfondato per gelosia il cranio della compagna con un mattarello (sentenza 22211/2022). Gesto, compiuto in preda ad «uno stato emotivo passionale» dovuto all’incapacità di accettare l’ennesimo fallimento. In corte d’Appello la difesa aveva invece giocato la carta della provocazione. Un’attenuante chiesta malgrado la donna fosse stata lasciata agonizzante, con un fazzoletto in bocca per impedirle di respirare. Per la Cassazione scatta l’aggravante della gelosia coma motivo futile a abietto.


