previdenza

Laurea, il riscatto è agevolato anche per chi ha contributi prima del 1996

di Antonello Orlando

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La circolare n. 36/2019 dell’Inps ha sciolto alcuni dei dubbi che dal momento di apparizione della norma - con l’entrata in vigore del decreto 4/2019 - attendevano di essere sciolti.
Per prima cosa è confermato che per potere accedere al riscatto agevolato è possibile avere contribuzione anteriore al 1996, a differenza della cosiddetta pace contributiva. I requisiti sono che il soggetto abbia meno di 45 anni di età al momento della richiesta, che risulti iscritto a una qualsiasi Gestione Inps e che la durata legale del corso di studi si collochino a partire dal 1996.

Risolto il dubbio che riguardava coloro che avevano studiato a cavallo del 1995: nel caso di chi abbia studiato, ad esempio dal 1994 al 1997, potrà riscattare in modo agevolato unicamente i periodi collocati a partire dal 1° gennaio 1996. I restanti periodi potranno essere riscattati con il tradizionale metodo a percentuale proprio dei periodi di competenza del metodo di calcolo contributivo.

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Il calcolo in questo caso è pari all’aliquota di computo dell’Ivs (33-34% per i lavoratori dipendenti) applicata all'ultimo imponibile degli ultimi 12 mesi prima della richiesta del riscatto.

In riferimento al riscatto agevolato, il costo è fisso e corrisponde per ogni anno riscattato a 5.240 euro, cioè l’aliquota del 33% applicata al minimale della Gestione Artigiani e Commercianti. La stessa quantificazione dell’onere è prevista per i soggetti, senza limiti anagrafici, che riscattino il periodo di studi nella condizione di inoccupati, alias senza mai avere lavorato prima in Italia o all'estero (il tirocinio formativo non è considerato un periodo di lavoro).

L’Inps chiarisce poi che il riscatto agevolato è richiedibile solo dal 29 gennaio 2019, data di entrata in vigore del decretone di riforma del welfare.
Vengono poi chiarite 3 situazioni tipo:
1) nel caso in cui il riscatto del corso di studi sia stato già definito con pagamento integrale, questo non può essere ricalcolato. Dovrà essere pagato o non accettato.
2) Se è già cominciato il pagamento rateale di un onere calcolato in forma piena, l'assicurato avrà facoltà di interromperlo e chiedere il residuo con il nuovo calcolo agevolato in presenza di tutti i requisiti richiesti. Quanto già sostenuto con onere pieno sarà proporzionalmente accreditato sul conto assicurativo.
3) Se il riscatto non è stato ancora accettato, l’assicurato potrà ritirare la domanda senza versare alcuna rata, ripresentarne una in formula agevolata e pagare il riscatto con prezzo “bloccato”.

Tutte le formule di riscatto danno diritto alla piena deducibilità dal reddito imponibile dell’assicurato beneficiario. Nel caso del riscatto per inoccupati, se i richiedenti sono fiscalmente a carico di altro soggetto, questi potranno detrarre al 19% dalla propria Irpef l’onere sostenuto nel singolo anno d’imposta.

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