Lavoro agile e welfare, così si aggiorna il contratto degli studi
Il Ccnl. I 400 euro di una tantum anche con fringe benefit. Accordo preventivo su presenze e smart working. Dal 2025 cresce l’indennità di maternità
di Valeria Uva
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I punti chiave
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Il contratto degli studi professionali si adatta alle nuove spinte del mercato del lavoro: largo al welfare e al lavoro agile, più flessibilità per il rinnovo dei contratti a termine, più tutele per la maternità .
Sono queste le chiavi di lettura della parte normativa del Ccnl studi professionali, scaduto a marzo 2018 e rinnovato con la firma del 16 febbraio (si veda il Sole 24 Ore del 17 febbraio). Proprio perché scaduto da così tanto tempo e giunto al rinnovo dopo la “rivoluzionaria” esperienza della pandemia, il contratto ha dovuto adattarsi a tanti mutamenti che hanno investito anche il mondo degli studi professionali.
Il nuovo Ccnl firmato dalle parti sociali (Confprofessioni per i datori di lavoro, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs quali sindacati di categoria) ha durata triennale, dal 1° marzo 2024, anche se formalmente è ancora soggetto a convalida sia da parte dei datori di lavoro sia dei rappresentanti dei lavoratori.
Gli aumenti
A regime, gli incrementi vanno da un minimo di 187 euro del 5° e ultimo livello ai 303 mensili dei quadri. Il livello intermedio (il terzo) prevede 215 euro di aumento a regime, a dicembre 2026. Gli aumenti sono suddivisi in quattro tranche: marzo 2024, ottobre 2024, ottobre 2025 e dicembre 2026.
Per i professionisti datori di lavoro aumenta anche la quota di contribuzione alla bilateralità: 7 euro in più a dipendente per un totale di 29 euro mensili da versare ai due enti bilaterali: Cadiprof ed Ebipro. La prima eroga l’assistenza sanitaria integrativa e il secondo il welfare per dipendenti e professionisti (rimborsando ad esempio per i primi molte delle spese per i figli tra cui tasse universitarie, sport, asili etc). Il Ccnl punta molto sulla piena adesione alla bilateralità introducendo anche una ulteriore penalizzazione per chi non aderisce: non solo aumenta la quota da versare in busta paga al lavoratore (da 32 a 43 euro mensili in luogo del contributo da 29 euro) ma viene previsto, per la prima volta, l’obbligo per il datore di rimborsare al dipendente lo stesso importo che gli sarebbe stato riconosciuto con l’adesione dal welfare di Cadiprof o Ebipro. Un forte disincentivo per spingere ancora di più verso la piena adesione a questi istituti.


