Coronavirus, turismo e disdette: 6 regole che devi conoscere
Che tu sia turista o albergatore ci sono alcuni principi generali che è bene tener presenti in caso di improvviso cambio di programmi, causa emergenza
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L’emergenza coronavirus cambia i programmi di chi aveva viaggi in programma. Quando è possibile ottenere il rimborso della prenotazione? Quando ci si può avvalere del recesso unilaterale? Come comportarsi nel caso di pacchetti turistici già acquistati? Ecco una guida minima per evitare brutte sorprese.
IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA
«La parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuta».
Articolo 1463 Codice civile
ECCESSIVA ONEROSITÀ
«Se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall’art. 1458 Cc».
Articolo 1467 Codice civile
RECESSO UNILATERALE
«Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prestazione è eseguita. È salvo in ogni caso il patto contrario».
Articolo 1373 Codice civile
RECESSO NEI PACCHETTI TURISTICI
«In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare».
Articolo 41 del Codice del turismo
